L’Asd Sant’Onofrio Calcio fa gol… al Tar: vinto il ricorso contro il Comune, continuerà a gestire l’impianto sportivo
I giudici amministrativi hanno accolto la tesi della società che si era opposta alla revoca dell'affidamento. L'Ente ora dovrà pagare anche le spese legali pari a oltre 4mila euro
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione II ha emesso una sentenza importante in merito al ricorso presentato dall’Asd Sant’Onofrio Calcio contro il Comune di Sant’Onofrio. Il ricorso era stato presentato per contestare la revoca della delibera che riguardava la gestione dell’impianto sportivo comunale. La revoca era stata deliberata dalla Giunta comunale il 27 gennaio 2022 e si fondava sulla «mancata documentazione riguardante il valore dei lavori eseguiti dalla Asd Sant’Onofrio Calcio per determinare la proroga della convenzione di gestione dell’impianto sportivo». Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la revoca fosse illegittima, in primis per incompetenza dell’organo che l’aveva emessa in contrasto con le norme di delega stabilite per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato una serie di violazioni procedurali e di diritto sostanziale che hanno portato alla revoca della delibera n.3 del 27 gennaio 2022. In particolare, è stato sottolineato che la revoca aveva travolto un accordo contrattuale tra le parti, in base al quale la durata della gestione dell’impianto era stata prorogata in seguito ai lavori eseguiti dalla Asd Sant’Onofrio Calcio. La revoca della delibera e della proroga era basata su «motivazioni infondate e prive di riscontro». Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso dell’Asd Sant’Onofrio Calcio e ha annullato la delibera impugnata, confermando la validità della proroga della convenzione di gestione dell’impianto sportivo comunale per il periodo precedentemente concordato. Infine, il Tribunale ha condannato il Comune di Sant’Onofrio a rifondere le spese di giudizio, pari a 4mila euro oltre le spese, a favore della parte ricorrente e ha stabilito che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.