Covid, niente zone gialle in aprile: l’Italia resterà in rosso/arancio
Il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto anti Covid in vigore dal 7 aprile che conferma sostanzialmente l'impianto delle misure già in atto e introduce due importanti novità. Ecco quali
L’Italia resta in arancione o rosso fino alla fine di aprile, con spostamenti vietati in tutto il Paese, bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa e possibili in zona arancione all’interno della regione una sola volta al giorno e in un massimo di due persone. Ma se l’andamento della pandemia e della campagna di vaccinazione lo consentiranno, saranno possibili deroghe per ripristinare le zone gialle e dare corso ad alcune aperture anche prima del 30 aprile.
Le misure
Il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto anti Covid in vigore dal 7 aprile che conferma sostanzialmente l’impianto delle misure già in atto e introduce due importanti novità: l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi, e lo stop alla possibilità per i presidenti di Regione di emanare ordinanze, come hanno fatto in questo anno di emergenza, per chiudere le scuole nonostante le indicazioni nazionali prevedessero la presenza in classe.
Il provvedimento che esce dal Consiglio dei ministri è il frutto della mediazione del presidente del Consiglio Mario Draghi tra l’ala rigorista della maggioranza, che non voleva neanche il riferimento alle possibili deroghe, e le forze politiche, Lega in testa, che spingevano per le riaperture: non ci sarà l’allentamento subito dopo Pasqua ma ci sarà la ‘verifica’ sui dati, che potrebbe portare a riaperture anticipate con una semplice delibera del Cdm. Una soluzione arrivata dopo oltre due ore di riunione che consente a tutti di poter affermare di aver ottenuto quel che volevano.
“Il decreto mette la tutela della salute al primo posto” dice il ministro della Salute Roberto Speranza esprimendo “soddisfazione” per le scelte fatte. Subito dopo Pasqua “il governo valuterà eventuali riaperture” ribadiscono dalla Lega ammettendo che avrebbero preferito “un’apertura maggiore” ma di aver ottenuto comunque il “commissariamento di Speranza e del Cts”.
“Non si possono rinchiudere fino a maggio 60 milioni di persone – dice lo stesso Salvini rinnovando la “lealtà” della Lega nei confronti di Draghi – per scelta politica, non medica o scientifica, del ministro Speranza”. Soddisfatti anche i ministri di Forza Italia per la possibilità di “aperture mirate già prima della fine di aprile”. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid ma resta la tensione sulla questione delle aperture: nel provvedimento si prevede che la zona gialla sia abolita fino al 30 aprile ma sono previste possibili deroghe, che passano comunque dal Cdm, in caso di dati particolarmente positivi per una zona in relazione ai contagi e al numero dei vaccinati.
Avranno l’obbligo di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.
Durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021 la sospensione dei sanitari no vax. Lo stabilisce la bozza del Dl oggi all’esame del Consiglio dei ministri. La sanzione scadrà prima se gli interessati ci ripenseranno e si sottoporranno alla vaccinazione o comunque al completamento del piano vaccinale. La sospensione interverrà solo se non sarà possibile l’assegnazione a mansioni diverse del lavoratore che non implicano il rischio di diffusione del contagio.
Nel decreto ci sarà anche lo ‘scudo penale’ per i somministratori, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave. Per omicidio colposo e lesioni personali colpose “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano” nazionale, “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
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