Sospensione del Psc a Tropea, la reazione del progettista: «Delibera illegittima, non si è mai vista una cosa simile»
L’architetto Sergio Dinale che ha redatto il Piano strutturale comunale approvato a marzo prima dello scioglimento del Comune contesta il provvedimento adottato in via cautelativa dai commissari per presunte irregolarità nello strumento urbanistico
«La sospensione del Psc è una procedura che non trova riscontro in nessuna legislazione regionale e nazionale». La delibera del 24 dicembre scorso con cui la Commissione straordinaria che guida il Comune di Tropea ha sospeso per 90 giorni il rilascio delle concessioni edilizie, scatena la reazione del progettista del Piano strutturale comunale che fu varato in extremis a marzo 2024, meno di due mesi prima che l’Ente venisse sciolto per presunte infiltrazioni mafiose.
Il provvedimento di sospensione in via cautelativa, adottato dai commissari, prende le mosse da presunte irregolarità che sarebbero state riscontrate nello strumento urbanistico. Come spiegato da Il Vibonese in occasione della pubblicazione della delibera, i funzionari comunali incaricati dagli stessi commissari, avrebbero evidenziato diverse criticità nel Psc, che potrebbero configurarlo come «non conforme alle norme di legge nazionali e regionali in materia urbanistica». In particolare, tra le presunte incongruità sottolineate, viene ipotizzata anche la violazione del principio “consumo di suolo zero”.
Rilievi che hanno determinato la reazione del progettista del Psc, Sergio Dinale, dello studio DRH Architetti associati. «A seguito della lettura della delibera della Commissione straordinaria n° 181 del 24 dicembre – scrive il professionista in una nota – e, in particolare, della lettura della consulenza tecnica ad essa allegata redatta dall’ingegnere Vito Mancino, dell’Albo degli Ingegneri di Catania e dall’ingegnere Pasquale Barbuto dell’Albo degli ingegneri di Crotone, sento la necessità di riscontrare dal punto di vista tecnico quanto ivi riportato». Ma prima di ciò rimarca due «considerazioni preliminari».
«La prima – continua l’architetto – attiene alla procedura di sospensione del Psc. Si tratta di una procedura che non trova riscontro in nessuna legislazione regionale e nazionale. La procedura corretta nei confronti di uno strumento urbanistico è da sempre quella che prevede un avvio di procedimento, l’adozione dell’atto, l’istituto delle osservazioni e delle controdeduzioni quali strumenti di garanzia volto alla tutela degli interessi singoli o diffusi, da un lato, e dell’interesse pubblico, dall’altro, la definitiva approvazione da parte degli organi preposti. Rimane quindi da capire in quale fonte normativa trova fondamento l’atto deliberato».
Poi, incalza: «La seconda considerazione attiene più nello specifico la formazione del Psc di Tropea. È infatti noto dalla lettura degli atti che il Psc di Tropea abbia ottenuto, prima della sua adozione, il necessario parere, peraltro positivo, dalla Regione Calabria relativamente allo studio geomorfologico e alla incidenza delle classi di rischio sulle previsioni di piano. Il tutto in ossequio a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 64/1974). Successivamente alla approvazione delle controdeduzioni al Psc da parte del Consiglio comunale, il piano stesso ha ottenuto parere favorevole da parte del Tavolo tecnico regionale organo previsto dalla legge e che riunisce tutti di dipartimenti regionali (compresa l’Arpacal) chiamati a esprimere il proprio parere sugli strumenti urbanistici.
E infine la Regione Calabria, quale autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ha dato il suo parere positivo definitivo sia sugli aspetti sostanziali, sia su quelli formali e procedurali».
Dunque, Dinale insiste sulla legittimità della decisione assunta dalla triade commissariale: «Anche in relazione a ciò sarebbe oltremodo interessante conoscere la fonte normativa in base alla quale due tecnici nominati da una Commissione straordinaria si contrappongono ad un organo, il Tavolo tecnico regionale, nominato in base alla DGR 577/2021, all’articolo 9 della LR 19/2002, al DDS 785/2022».
Infine, passa alle obiezioni tecniche vere e proprio, rintuzzando con un lungo e dettagliato elenco tutte le osservazioni dei professionisti incaricati di vagliare la regolarità del Psc, evidenziando quelle che a suo dire sono le «numerose inesattezze e superficialità» e riservandosi «di agire in tutte le più opportune sedi – conclude – al fine di tutelare la mia immagine e professionalità».
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