Cartella nulla se il contribuente è “sconosciuto in loco”
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di validità della notifica della cartella di pagamento.
Altra interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di validità della notifica della cartella di pagamento. Infatti, con l’ordinanza n. 24082/15 della Sesta Sezione Civile, la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente la mera attestazione nella relata “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”.
Se il tentativo di consegnare la cartella di pagamento non è andato a buon fine, la notifica può dirsi perfezionata ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 (irreperibilità assoluta) solamente se dalla relata emerge chiaramente che il messo ha ricercato il contribuente, non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma nell’intero Comune.
Il principio giuridico, non nuovo in realtà in senso generale, assume importanza in quanto la cassazione menziona delle espressioni tipicamente usate dai portalettere o dagli Ufficiali giudiziari, arrivando a stabilire un principio di dettaglio che appare molto più specifico. In molte pronunce la Cassazione aveva previsto che se dalla relata di notifica e/o cartolina di ritorno non emergeva con chiarezza che il notificante aveva effettuato specifiche ricerche nel caso di irreperibilità la notifica era nulla.
L’odierna pronuncia appare di particolare importanza per la sua specificità. La controversia ha avuto a oggetto un’intimazione di pagamento non preceduta, a detta della contribuente, dalla regolare notifica dell’atto prodromico (cartella di pagamento). La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura notificatoria per gli irreperibili di cui all’articolo 60, lettera e], del D.P.R. 600/73, posto che il tentativo di consegna della cartella presso la residenza anagrafica della contribuente non era andato a buon fine per essere questa risultata sconosciuta in loco, come annotato dall’agente notificatore nella relata.
Ebbene, secondo la Suprema Corte ha ragione la contribuente quando lamenta la violazione degli articoli 148 c.p.c. e 60, lettera e], D.P.R. 600/73, in quanto l’annotazione “sconosciuto in loco” non è idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche del destinatario del plico da parte dell’agente notificatore. La detta annotazione, in altri termini, è assolutamente generica, quindi non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 148 del codice di rito civile.
Tale pronuncia è in linea con altri principi espressi in Cass. n. 20425/2007, n. 3464/2008 e n. 29698/2008) secondo il quale, deve emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate, e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge di certo se il messo notificatore abbia effettuato le dovute ricerche e se queste siano state sufficienti per pervenire alla conclusione della irreperibilità del destinatario.