Comune di Drapia, il Tar annulla l’approvazione del rendiconto 2019
I giudici accolgono il ricorso di due consiglieri di minoranza che lamentavano la tardiva comunicazione della relazione dell’organo di revisione
Annullata la deliberazione del Consiglio comunale di Drapia del 2 agosto scorso (n.46) con la quale era stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2019 e anche la relazione al rendiconto di gestione. La prima sezione del Tar di Catanzaro ha infatti accolto il ricorso dei consiglieri comunali di minoranza Giuseppe Rombolà e Antonio Vita contro il Comune di Drapia.
La relazione dell’organo di revisione era stata resa disponibile ai consiglieri comunali solo nella tarda mattinata dell’1 agosto 2020, giorno in cui era fissata la prima convocazione del Consiglio comunale ai fini dell’approvazione del rendiconto. L’approvazione, senza la partecipazione dei ricorrenti, era poi stata deliberata il giorno seguente, in seconda convocazione. Per tale ragione, i consiglieri non avrebbero avuto congruo margine di tempo per poter studiare e documentarsi su di un documento contabile di particolare complessità tecnica e di sicura importanza nella gestione finanziaria e nella vita politica dell’ente locale. Per il Tar è conclamata la violazione della legge essendo stato concesso ai ricorrenti solo un giorno di tempo, dei venti prescritti, per esaminare la relazione dell’organo di revisione. Nel caso di specie, per i giudici amministrativi, è la stessa tempistica della vicenda (disponibilità della relazione del revisore solo nel giorno, un sabato, in cui era fissata la prima convocazione del Consiglio comunale e nel giorno antecedente a quello fissato per la seconda convocazione dell’organo assembleare) a “dare evidenza dell’impossibilità, per i consiglieri ricorrenti, di documentarsi e studiare sul contenuto del rendiconto”.
La violazione di legge non viene meno neppure in ragione della diffida del prefetto di Vibo poiché il rendiconto di gestione avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2020, mentrealla data del 13 luglio 2020, allorché il prefetto trasmise la dovuta diffida, il documento contabile non era stato ancora trasmesso all’organo di revisione. “La sollecitazione, doverosa, da parte della Prefettura di Vibo Valentia e l’infausto evento della morte del revisore, dunque, non hanno effetto di elidere l’illegittimità dedotta dai ricorrenti” che porta all’annullamento della delibera impugnata. I ricorrenti – Giuseppe Rombolà e Antonio Vita erano assistiti dall’avvocato Giovanni Spataro, il Comune di Drapia (in persona del sindaco Alessandro Porcelli) era rappresentato dall’avvocato Edoardo Giardino.
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