martedì,Novembre 26 2024

Il Psc di Vibo impugnato dinanzi al Tar per l’annullamento

Dai giudici amministrativi anche il Piano di Emergenza Esterno. A presentare ricorso, attraverso i suoi avvocati, l'imprenditore Francesco Cascasi. Contestate le modifiche successive al parere definitivo della Regione

Il Psc di Vibo impugnato dinanzi al Tar per l’annullamento

Ha presentato ricorso al Tar di Catanzaro avverso l’atto di approvazione del Psc del Comune di Vibo Valentia e del Piano di Emergenza esterno, l’imprenditore Francesco Cascasi. L’ha fatto attraverso un ricorso presentato dagli avvocati Gianfranco Saccomanno, Giuseppe Altieri e Alessio Colistra che hanno sottoposto all’attenzione del giudice amministrativo una serie di questioni. E’ lo stesso imprenditore Francesco Cascasi a spiegarne le ragioni con una missiva inviata alla nostra testata. [Continua]

L’imprenditore Francesco Cascasi

Viviamo in tempi difficili e s’impone ad ognuno di noi quantomeno di essere coerenti. Soprattutto nell’agire pubblico. Sono ormai molti anni che tento di caratterizzare il mio ruolo di imprenditore avendo ben chiare anche le ricadute sociali del mio ruolo che non sono soltanto quelle determinate dall’effetto economico causato dall’occupazione e dagli investimenti. Sarebbe sterile se l’impresa potesse ritenersi assolta da ogni altro obbligo sociale per il solo fatto di esistere su un determinato territorio. Non è così e non mi riferisco certo alle donazioni per sostenere lo sforzo che la sanità pubblica sta compiendo in questo momento difficile. Occorre, soprattutto in questa provincia, assumere decisioni difficili anche arrivando, come ho fatto, a denunciare tentativi di estorsione, costituirsi come parte civile e sostenere le denunce davanti al Tribunale. Non solo, ma credo che occorra partecipare ad ogni aspetto della vita pubblica anche con sollecitazioni, proposte e critiche verso gli organi decisori.

Così è stato per me con riferimento ai giorni concitati dell’approvazione del Piano Strutturale Comunale quando ho assunto una posizione molto netta e critica rispetto alla decisione di rinunciare a dare uno sviluppo ecocompatibile all’era portuale di Vibo Marina e offrire a via Vespucci la possibilità di liberarsi da una opprimente eredità frutto di una sorpassata stagione a vocazione industriale.

Visto che le mie sollecitazioni non hanno sortito alcun effetto, neppure di presa di posizione politica, ho agito di conseguenza e ho chiesto ai miei avvocati di verificare se vi fossero le condizioni per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo. E’ stato così notificato nei giorni scorsi il ricorso al Tar di Catanzaro avverso l’atto di approvazione del Psc e contestualmente del Piano di Emergenza Esterno.

Queste, in sintesi, le ragioni in punto di diritto che gli avvocati Gianfranco Saccomanno, Giuseppe Altieri e Alessio Colistra hanno sottoposto all’attenzione del giudice amministrativo. La decisione dell’ente comunale di procedere con all’approvazione di un nuovo P.S.C. risale al lontano anno 2006 con la deliberazione del Consiglio Comunale di Vibo Valentia n.19514, a cui è seguita l’avvio della procedura di formazione del Piano strutturale per come previsto dall’articolo 27 della L.R. n.19/2002.

Una volta determinato l’avvio della procedura di formazione del P.S.C., il Comune di Vibo Valentia ha redatto il documento preliminare (DP) al Piano Strutturale Comunale (PSC)”, dove a pagina 87 è stato testualmente previsto di eliminare, sull’area demaniale di Vibo Marina in cui sono presenti i depositi costieri, i “confitti tra attività produttive a rischio d’incidente rilevante e insediamento urbano esistente e programmato, da realizzarsi prevalentemente per mezzo della dismissione di attività industriali a rischio e rilocalizzazione in siti idonei quando queste sono ancora attive. Conseguente riuso delle aree industriali dismesse”.

La bandiera della Croce rossa al Comune di Vibo

Il documento preliminare è stato sottoposto all’esame della conferenza di pianificazione prevista dall’articolo 27 della L.R. n.19/2002. Quindi, il Consiglio Comunale di Vibo Valentia, con la deliberazione n.84 del 5.12.2014 ha adottato il P.S.C. completo di R.E.U. e del R.U. all’interno dei quali non era stato previsto alcun vincolo sull’utilizzazione edificatoria del suolo nell’area costiera retrostante il Porto di Vibo Valentia. Ciò anche in considerazione del fatto che sempre in data 5.12.2014 – con la deliberazione n.83 del 5.12.2014 il Consiglio comunale di Vibo Valentia aveva adottato il Piano Spiaggia Comunale, nel quale era prevista la chiara visione a vocazione turistica dell’area demaniale in questione.

Su tali atti l’ente comunale ha proceduto all’espletamento della successiva fase propedeutica alla definizione del P.S.C., ossia quella relativa alle osservazioni da parte dei soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2, 11 e 27 della L.R. n.19/2002. Conclusa la fase partecipativa e di valutazione delle osservazioni, il P.S.C. – completo degli elaborati oggetto di adozione e delle osservazioni pervenute – è stato inviato alla Regione Calabria per il parere definitivo di cui al comma 9 dell’art.27 della L.R. n.19/2002.

Una volta definita la fase relativa al parere definitivo della Regione Calabria, il P.S.C è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 19.3.2020 e, successivamente, approvato dal Consiglio comunale di Vibo Valentia con la deliberazione oggetto di impugnazione. Il P.S.C. e relativi elaborati sottoposti al vaglio del Consiglio comunale non sono stati quelli che hanno interessato il predetto iter formativo dello strumento di pianificazione. Il R.E.U. ed il R.U. posti all’approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale sono stati modificati ed integrati dopo il parere definitivo della Regione Calabria ed a ridosso dell’approvazione definitiva, a tal punto da costituire un testo totalmente nuovo perché diverso ed in contrapposizione con gli specifici obiettivi di Piano sin qui descritti.

I depositi petroliferi fronte spiaggia a Vibo Marina

In quello 2020, infatti, è stato integrato l’articolo 27 introducendo comma 7, con il quale si introduce il censurato vincolo per l’utilizzo dell’area circostante il deposito costiero della Meridionale Petroli s.r.l. a causa del rischio di incidente da questo prodotto al di fuori delle sue mura. Più precisamente il citato comma 7 stabilisce che su via A. Vespucci – quale territorio circostante il deposito costiero della Meridionale Petroli s.r.l. – non sono possibili attività configurabili a elevato affollamento o ricettività”.

Comune senza competenze sull’area demaniale di via Vespucci

Il Comune di Vibo Valentia ha modificato l’articolo 27 del R.U. introducendo il comma 7 – in cui sono riportati i vincoli di sfruttamento dell’area demaniale posta in via A. Vespucci – senza garantire l’adeguata pubblicità e partecipazione dei soggetti interessati e dei titolari delle situazioni giuridiche soggettive. Inoltre la via A. Vespucci è compresa in un tratto di fascia costiera ricadente nell’ambito dell’area portuale di Vibo Valentia-Marina. L’area portuale di Vibo Valentia non è stata oggetto di delega delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali, per come puntualmente stabilito dagli articoli 1 – 2 e 59, II comma, del D.P.R. 24.07.1977 n.616 e dal D.P.C.M. 21 dicembre 1995. Questo significa che l’ente comunale non ha alcuna competenza ai fini della gestione di questa area del demanio marittimo.

Inoltre con l’introduzione nel R.U. dell’articolo 27, comma 7 – che prevede un limite alle “attività configurabili a elevato affollamento o ricettività” entro le linee di danno previste dal Piano di Emergenza Esterno redatto dalla Prefettura – il Comune di Vibo Valentia ha travalicato i limiti di funzioni spettanti sull’area demaniale non delegata, imponendo dei vincoli in evidente difetto di competenza funzionale ed amministrativa ed in spregio a  quanto previsto nel protocollo d’intesa con la Capitaneria ed alle norme tecniche di attuazione del Porto.

Al difetto di competenza si aggiunge, poi, l’avvenuta violazione dell’articolo 27 della L.R.19/2002 e dell’articolo 12 della L.R. n.17/2005, dal cui combinato disposto si evince con estrema chiarezza che per le aree demanialo l’unico strumento di pianificazione è il Piano Comunale Spiaggia non surrogabile con altri, per come invece erroneamente ha fatto l’ente comunale. Per cui, l’ente comunale non avrebbe potuto disporre di alcun vincolo su un’area demaniale della cui pianificazione urbanistica è deputato solamente il piano comunale spiaggia e non il regolamento urbanistico del piano strutturale comunale.

Via Vespucci a Vibo Marina

Ancora è stata rilevata la grave illegittimità del vincolo impropriamente imposto dal Comune di Vibo Valentia su via A. Vespucci attraverso l’introduzione del comma 7 dell’articolo 27, del R.U.. Con tale disposizione l’ente comunale ha previsto che “le misure di cautela adottate per Vibo Marina dal R.U. per gli impianti RIR, comunque presenti sul territorio, sono riferite alle aree comprese entro le linee di danno per come desunte dal Piano di Emergenza Esterno (PEE), redatto con il metodo speditivo e approvato dal prefetto di Vibo Valenta.

La determinazione assunta dal Comune di Vibo Valentia è in evidente contrapposizione con quanto stabilisce l’articolo 22 del D.lgs. n.105/2015 in tema di controllo dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Esterno impugnato

Via Vespucci, sullo sfondo i depositi costieri

Inoltre si è proceduto all’impugnazione del Piano di Emergenza Esterno relativo al deposito costiero della Meridionale Petroli s.r.l., approvato dalla Prefettura di Vibo Valentia con decreto dell’8 febbraio 2018 numero 0006234 in applicazione del D. Lgs. 26 giugno 2015 n.105, stante l’assorbimento dello stesso nel P.S.C. per quanto riguarda la perimetrazione delle aree interessate dallo stabilimento e, più nello specifico, dell’individuazione delle curve di danno all’interno del quale vige il vincolo previsto dall’art. 27, comma 7 del regolamento urbanistico approvato.

Infatti l’approvazione del PEE è illegittima in quanto le curve di rischio sono errate perché non conformi a quelle reali fornite dal gestore e risultanti dalla tavola ERIR e perché determinate ricorrendo al metodo speditivo al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Sono oltremodo convinto – conclude Cascasi – che la giustizia amministrativa, soprattutto su questioni di interesse generale, dovrebbe essere l’extrema ratio perché alla politica deve essere affidato il ruolo di composizione dei conflitti. Da noi purtroppo questo non appare possibile da diverso tempo“.

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