sabato,Febbraio 22 2025

Negato l’accesso agli atti, il segretario comunale di Vibo a Scianò: «Privacy non può essere sacrificata per battaglie politiche»

Il movimento Indipendenza chiede da tempo le carte del bando per l’assunzione di un super consulente da 26mila euro per due mesi di lavoro. Il responsabile della prevenzione della corruzione Domenico Scuglia ribadisce: «Nei curricula dati sensibili, il Garante ci sanzionerebbe»

Negato l’accesso agli atti, il segretario comunale di Vibo a Scianò: «Privacy non può essere sacrificata per battaglie politiche»

«La tutela dei diritti alla riservatezza garantita dalla legge, a giudizio dello scrivente, non può essere sacrificata in nome di “battaglie politiche” che esulano dai doveri d’ufficio della sfera gestionale di un ente pubblico». Chiamato in causa in qualità di responsabile del Comune di Vibo per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il segretario generale Domenico Libero Scuglia interviene all’indomani della conferenza stampa del coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza, Giuseppe Scianò. Incontro con i giornalisti nel corso del quale Scianò ha stigmatizzato con forza il dinego del Comune opposto alla sua richiesta di accesso agli atti in merito al bando per l’assunzione di un consulente Pnrr da 26mila euro per circa due mesi di lavoro, sebbene non continuativi.

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Nonostante il bando sia comunque naufragato tra le polemiche e le accuse dell’opposizione di essere stato «cucito su misura» (su 33 aspiranti, nessuno dei 4 candidati selezionati ha superato il colloquio finale), Scianò vuole vederci chiaro. Per questo ha chiesto l’accesso agli atti, ma neppure l’intimazione del Difensore civico della Calabria, a cui si è rivolto, ha scalfito la chiusura del Comune. Ora sulla questione interviene Scuglia con una nota.

«Preliminarmente – si legge nel suo comunicato – intendo manifestare non poca sorpresa per le motivazioni addotte dal suddetto movimento nella propria richiesta di accesso agli atti attraverso cui si intendeva entrare in possesso della documentazione dei partecipanti all’Avviso in oggetto; la base “giuridica” su cui poggiava la richiesta era infatti una asserita “analogia” tra i candidati ad una carica politica in una competizione elettorale con i candidati ad un Avviso pubblico per un incarico in un ente. Motivazione di per sé quantomeno singolare. Parimenti singolare appare, inoltre, la tempistica relativa alla richiesta di riesame rivolta al difensore civico della Regione Calabria: richiesta inviata dal movimento politico in data 6 febbraio 2025 alle ore 18:25; dopo nemmeno 48 ore il difensore civico chiede al Comune, “avendo valutato la legittimità della richiesta dell’istante”, di dare seguito alla richiesta di accesso, limitandosi ad una stringata e vacua comunicazione senza entrare nel merito della questione, senza analizzare ed, in caso, confutare le motivazioni addotte dall’ente». Poi, dopo aver snocciolato una serie di precedenti in cui il Garante per la protezione dei dati personali, in situazioni simili avrebbe negato l’applicazione dell’istituto dell’accesso civico, sottolinea «che il discostarsi dagli orientamenti del Garante della privacy espone l’ente ad una sanzione amministrativa pesantissima».

«Questo ufficio – rimarca – ha opposto un diniego alla richiesta avanzata dal movimento politico tenendo conto, quindi, degli orientamenti del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di accesso civico agli atti di un concorso pubblico. Il Garante, con numerosi pareri, ha infatti osservato come i contenuti generalmente inseriti nei curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati e informazioni di carattere personale che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei. Pertanto, considerando la natura dei dati personali coinvolti e il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetto di accesso civico, l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe causare quel pregiudizio concreto alla protezione degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. A) d.lgs. n.33/2013». Da qui la sua considerazione finale secondo la quale «la tutela dei diritti alla riservatezza garantita dalla legge non può essere sacrificata in nome di “battaglie politiche”».

«In ogni caso – conclude – tutta la documentazione è stata trasmessa al Garante per la privacy, alla Commissione sul diritto di accesso ai documenti amministrativi istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri e all’Anac al fine di verificare la correttezza dell’operato degli uffici comunali».

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