Il Comune di Vibo revoca a Daffinà l’incarico di revisore dei conti ma lui precisa: «Mi sono dimesso io»
L'amministrazione Romeo ha riscontrato che l'attuale presidente del collegio avrebbe già svolto lo stesso incarico per due volte all'inizio degli anni 2000, raggiungendo così il limite massimo di due incarichi di questo tipo nel medesimo ente
Il Comune di Vibo Valentia revoca l’incarico al presidente del Collegio dei revisori dei conti, il commercialista Antonino Daffinà, perché la sua nomina sarebbe incompatibile con quanto prevede la legge. Sulla questione è lo stesso Daffinà ad intervenire: «La motivazione addotta dagli uffici – spiega in una nota – è stata dettata dall’articolo 235, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o da quella di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”. L’attuale presidente del Collegio dei revisori, invece, avrebbe già esercitato tale funzione dal 2000 al 2003 nel Collegio dei revisori e dal 12 febbraio 2004 al Marzo 2005, in qualità di Presidente, oltre che dal 18/10/2022 per il successivo triennio».
Rispetto a tale ricostruzione, definita «veritiera» dal diretto interessato, Daffinà ha inteso fare, però, alcune doverose puntualizzazioni.
«Era già mia intenzione lasciare questo incarico e comunque ho già inviato le mie dimissioni lo scorso 29 novembre – ha esordito l’attuale sub-commissario nazionale alla depurazione –considerato che gli impegni sopraggiunti, da poco più di un anno a questa parte, non mi consentono di assolvere alla mia funzione nelle stesse modalità e con la medesima dedizione con cui lo avevo fatto fino a quel momento. Ad ogni modo, tengo a puntualizzare che questo è stato il mio primo mandato a partire dall’anno 2014, ovvero, da quanto è stato introdotto il divieto di entrare per più di due volte nel Collegio dei revisori contabili dello stesso Ente. Tale circostanza ha dunque legittimato il mio incarico che cessa per effetto delle mie dimissioni e non altro. Difatti, prima della riforma del 2014, l’art. 235 Tuel parlava genericamente di rieleggibilità per una sola volta all’interno dell’organo revisionale. Per tale ragione – ha concluso Daffinà – ho ritenuto che, ai fini dell’operatività del divieto del terzo incarico per il singolo componente del Collegio, dovessero essere considerati solo gli incarichi successivi al 2014».