martedì,Dicembre 3 2024

Validità delle elezioni a Mileto, ricorso al Consiglio di Stato

L’ex assessore Nicolaci chiede ai giudici amministrativi di secondo grado di riformare la sentenza del Tar già interessato da Gianfranco Mesiano

Validità delle elezioni a Mileto, ricorso al Consiglio di Stato

È stata impugnata in appello, e quindi al Consiglio di Stato, la sentenza con cui il Tar di Catanzaro, pur non entrando nel merito della vicenda, ha di recente dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento delle elezioni comunali di Mileto, risalenti al 26 maggio scorso, perché tardivamente proposta. Il ricorso non è arrivato dal principale protagonista della vicenda, cioè dal capolista di “Ripartiamo insieme” Gianfranco Mesiano, il quale per un errore di trascrizione sulle schede elettorali era divenuto “Gianfranco Vincenzo Mesiano”, bensì dall’altro sottoscrittore del ricorso al Tar, vale a dire dall’ex assessore comunale Vincenzo Nicolaci. [Continua dopo la pubblicità]

Nello specifico, nel ricorso presentato al Consiglio di Stato, l’appellante “quale elettore attivo che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Mesiano, previa la sospensione dell’efficacia” della sentenza del Tar, chiede ai giudici amministrativi di secondo grado l’annullamento della sentenza. Da ricordare che il Tarha respintoil ricorso dichiarandolo inammissibile “sul presupposto che l’errata trascrizione del nome nei manifesti e nella lista va impugnata nel termine di trenta giorni dalla data della loro pubblicazione”. Vincenzo Nicolaci, richiamando una parte della giurisprudenza che ritiene prevalente e che è stata citata anche dai giudici del Tar, unitamente ai suoi avvocati sostiene che il termine di decadenza dell’impugnativa inizia a decorrere solo “dalla proclamazione degli eletti” e “non dalla data di inizio affissione bensì dalla data di fine affissione”.

mesiano gianfranco
Gianfranco Mesiano

Nel ricorso di Nicolaci, a supporto delle proprie ragioni si ripercorrono, quindi, tutte le fasi della vicenda invitando il Consiglio di Stato a “riformare integralmente l’impugnata sentenza ritenendo la nullità della stessa in ragione dell’erronea declaratoria di intempestività del proposto ricorso”. Per effetto di ciò, viene così chiesto ai giudici amministrativi di secondo grado di “annullare i provvedimenti impugnati e, con essi, ogni atto pregresso, collegato o presupposto” e, precisamente, “nel loro complesso e con ogni conseguenza di legge”, le operazioni elettorali svoltesi il 26 maggio “perché – sostiene Nicolaci nel ricorso – inficiate da irregolarità insanabili”. Infine, viene chiesto di “disporre la caducazione di ogni altro atto successivo e conseguente, inclusi i verbali di proclamazione dell’eletto sindaco e dei consiglieri comunali con conseguenziale ordine di rinnovo delle operazioni elettorali medesime e con conseguenziale statuizione”.

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