Vibo, Piano di Riequilibrio: per Noi con l’Italia il sindaco mistifica la realtà e non si assume responsabilità
La coordinatrice provinciale del partito, Maria Rosaria Nesci, interviene in vista del Consiglio comunale convocato per l'approvazione del rendiconto di gestione e l'adozione del nuovo Piano. Fa inoltre il punto sulle motivazioni della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti
“In vista del Consiglio comunale di Vibo, convocato per l’approvazione del rendiconto di gestione 2022 e per l’adozione di un nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, lette le motivazioni della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, appurato per il tramite delle testate giornalistiche locali il tenore delle dichiarazioni rese dal sindaco Maria Limardo nel corso della conferenza stampa del 30 maggio scorso ed ascoltate le dichiarazioni dallo stesso rese in un recente video pubblicato sulla sua pagina Facebook di personaggio politico, non posso che esprimere le seguenti dovute considerazioni, giusti gli interventi già manifestati dalla scrivente in merito a tali argomenti”. Così Maria Rosaria Nesci, coordinatrice provinciale di Noi con l’Italia. “Ebbene, in estrema sintesi, mi pare di aver capito, poiché testualmente letto da alcuni articoli di giornale, che il nostro sindaco abbia escluso qualsiasi responsabilità dell’amministrazione comunale per l’omessa omologazione del Piano di Riequilibrio da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e che abbia, per contro, attribuito tali responsabilità da una parte al Commissario che ha adottato il Piano medesimo in data 30 aprile 2019 e dall’altra al Ministero dell’Interno, sulla scorta di una richiesta di intervento per misure straordinarie che, è bene ricordarlo, il Comune ha rivolto al predetto Ministero solo in data 23 giugno 2021, vale a dire due anni dopo che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 5 agosto 2019, approvasse il Prfp, predisposto o comunque fatto proprio dalla stessa giunta Limardo”.
“Invero, – afferma la Nesci – le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nelle motivazioni della sentenza, hanno chiaramente scritto che il Piano di Riequilibrio esaminato non poteva né essere adottato dal Commissario Straordinario, né successivamente approvato dal Comune di Vibo Valentia, poiché, come già evidenziato dalla scrivente con diverse note, a quell’epoca vi era già una procedura di dissesto in itinere e, pertanto, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato e sentito il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, avrebbe dovuto disporre, con proprio decreto, la prosecuzione della procedura del dissesto od eventualmente, ove possibile, autorizzare con decreto delle misure straordinarie, quali ad esempio un Prfp, ai sensi e per gli effetti dell’art. 256 TUEL, al sol fine di implementare la massa attiva a disposizione dell’organo di liquidazione. E così, se è pur vero che l’amministrazione Limardo abbia ricevuto in eredità la delibera di ricorso al Piano di riequilibrio in questione, è altrettanto vero che entro 90 giorni dall’esecutività di tale delibera, il Consiglio dell’ente locale avrebbe potuto revocarla, senza che ciò comportasse la dichiarazione di dissesto ipso iure. D’altra parte, una corretta valutazione della situazione di fatto in cui versava l’ente (procedura di dissesto in corso) ed un’attenta disamina del TUEL integrata da uno studio più approfondito della costante giurisprudenza sull’argomento, avrebbero certamente permesso di optare per la revoca della delibera di ricorso al Prfp, ricorrendone, quindi, i giusti motivi, nella certezza che detta revoca non avrebbe comportato quale conseguenza il dissesto. D’altra parte, sono anche le stesse Sezioni Riunite della Corte dei Conti a precisare che il Prfp in questione, sia stato illegittimamente approvato e che, in ogni caso, l’istituto della revoca della delibera di adozione del Piano è possibile prima della scadenza, vale a dire prima del termine di 90 giorni previsti per l’approvazione medesima. A parere di chi scrive, inoltre, – prosegue Maria Rosaria Nesci – a rendere scusabile l’errore in cui è incorso il sindaco di Vibo Valentia nel richiedere, nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 5 agosto 2019, l’approvazione del Piano di Riequilibrio, non può neppure invocarsi la nota resa dal Ministero in data 29 luglio 2021. Ed infatti, tale nota rappresenta il riscontro alla richiesta di una misura di intervento straordinario che l’ente locale ha rivolto al Ministero solo in data 23 giugno 2021, in altri termini, due anni dopo che il Prfp era stato già approvato dal Consiglio comunale, su input del sindaco e dell’assessore al Bilancio. E così, tale nota, pur essendo stata legittimamente censurata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in quanto la modifica in corso di esecuzione del PRFP non sarebbe stata lecita, poiché ultronea rispetto a quanto disposto, invece, dall’art. 256 co 12 TUEL, di fatto non rende per nulla scusabile l’errore del Comune in ordine all’approvazione del Prfp in esame. Ed infatti, dal testo della sentenza delle Sezioni Riunite, risulta chiaramente che tale rimodulazione, benché deliberata (peraltro, oltre i termini di legge), per stessa ammissione del Comune, non sia stata successivamente approvata.
“Credo, dunque, che la triste vicenda che ha coinvolto l’ente locale avrebbe semplicemente imposto una mera assunzione di responsabilità da parte del sindaco di Vibo Valentia, e non già un ulteriore tentativo di mistificazione della realtà con il fine ultimo di vantare un’esclusione di colpe che, invece, sono state irreversibilmente riconosciute dall’Autorità Giudiziaria, la quale, peraltro, ha dichiarato la nullità del Prfp approvato dal Consiglio comunale. Punto, quest’ultimo, sul quale mi taccio. Non posso tacermi e, quindi, esimermi dall’esprimere le dovute considerazioni sui punti all’Ordine del giorno del Consiglio comunale fissato in seconda convocazione per il 7 giugno, vale a dire “l’approvazione del rendiconto di gestione 2022” e “l’adozione di un nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale”. E così, in particolare, per ciò che concerne tale ultimo punto, mi sia permesso di evidenziare che le dichiarazioni più volte rese dal sindaco in ordine al presunto risanamento economico delle casse comunali chiaramente si pongono in stridente contrasto con l’adozione di un nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. Un ente le cui casse si definiscono risanate, infatti, non mi risulta necessiti di un Prfp per il relativo funzionamento. Ma vi è di più. Ed infatti, benché il sindaco continui a sostenere che le Sezioni Riunite abbiano affermato che il Comune di Vibo Valentia non sia in dissesto, in realtà, questo non corrisponde a quanto, invece, sia dato leggere testualmente dalle motivazioni della sentenza medesima. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, infatti, se da un lato hanno chiarito che il dissesto non opera quale conseguenza normativa della dichiarata inammissibilità del Prfp, dall’altro, hanno precisato che, sul piano fattuale, successivamente alla chiusura del dissesto e della riunificazione del bilancio si sarebbe generato un disavanzo, per stessa ammissione del Comune, non fronteggiabile con le variazioni ordinarie né tantomeno con il Prfp illegittimamente adottato, (che, per l’effetto, avrebbe necessitato di una rimodulazione/riformulazione) e sono giunte, finanche, a definire detto disavanzo come incompatibile con la gestione ordinaria. D’altra parte, in tale senso depone anche una ulteriore affermazione dello stesso sindaco, che la scrivente ha avuto modo di leggere da alcuni articoli di stampa e che afferisce all’impossibilità per l’ente di far fronte ai servizi essenziali”.
“Stando così le cose, mi sia permesso di ricordare – aggiunge l’esponente di Noi con l’Italia – che per costante giurisprudenza, quando l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, circostanza che di fatto coincide con un dissesto finanziario aggravato, si ha dissesto di tipo “funzionale” e l’unica via è quella della dichiarazione ex art. 244 TUEL (dissesto), con le relative conseguenze e procedure di legge. Il Prfp non può, infatti, essere utilizzato come un mezzo sostitutivo alla dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 del Tuel o trasformato in uno strumento dilatorio di una situazione di dissesto finanziario e funzionale ormai inevitabile, e, pertanto, laddove se ne facesse questo uso, chiara sarebbe la grave violazione di legge e la relativa responsabilità degli amministratori. Un ultimo cenno, infine, merita il Rendiconto di Gestione 2022 di cui si chiede al Consiglio comunale la relativa approvazione. In particolare, mi permetto di ricordare che tanto la Sezione Regionale di Controllo quanto le Sezioni Riunite abbiano più volte censurato il Prfp evidenziando, tra l’altro, gravi errori di calcolo sul disavanzo al 31.12.2018, erroneo calcolo dei c.d. extra-deficit, grave sottostima delle passività potenziali derivati da transazioni non accettate in OSL. Le Sezioni Riunite hanno, poi, precisato come, al termine del dissesto, il saldo disponibile del bilancio riunificato debba risultare rispettoso del principio della competenza finanziaria rinforzata e debba basarsi su coperture che assicurino la sostenibilità finanziaria; in altri termini, hanno precisato come il bilancio riunificato non debba essere tale da generare un nuovo dissesto, evidenziando, come, per contro, nel caso, di specie, detto bilancio riunificato abbia contribuito a generare un disavanzo incompatibile con la prosecuzione della gestione ordinaria. In tale contesto, dunque, mi pare possa destare più di qualche dubbio l’approvazione di un rendiconto di gestione afferente il bilancio di previsione 2022, il quale ultimo, sostanzialmente, si traduce nel c.d. bilancio riunificato dopo la chiusura del dissesto e che, però, come sopra esposto, è stato gravemente censurato dalla Corte dei Conti”.
“Le valutazioni – conclude – le facciano ora tutti i consiglieri, siano essi di maggioranza che di opposizione, perché, mi sia permesso di dire che: “se Atene piange, Sparta non ride”. Anzi, credo che sia anche in condizioni peggiori. E così, se è vero che , da una parte, il sindaco abbia commesso degli errori in ordine a tale vicenda di natura tecnica e potrebbe commetterne ulteriori trascinando con sé quel che resta della maggioranza che sarà chiamata alle armi per fedeltà, è altrettanto vero che, dall’altra parte, chi siede tra i banchi dell’opposizione, eccetto alcuni, non abbia fatto quanto dovuto e, quindi, non abbia garantito un’opposizione che possa anche lontanamente definirsi costruttiva. È inammissibile, infatti, che debba essere la sottoscritta a dover sollevare delle questioni tecniche anche al fine di evitare l’ulteriore procrastinarsi dell’agonia in cui versa questo ente e che, per contro, chi ha il dovere istituzionale di farlo, perché si trova all’opposizione, fatto salvo qualcuno, si limiti a comunicati stampa sterili che giungono solo dopo il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e che non sono neppure utili al fine di costruire o semplicemente rappresentare una soluzione alternativa ovvero al fine di rendere note le vicende di che trattasi, sempre che siano state comprese”.
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