Il Tar annulla l’accorpamento delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo
La vicenda prende le mosse dalle contestazioni degli enti camerali di Vibo e Crotone nei confronti della nuova Camera di Commercio unificata che, a loro dire, non garantiva la rappresentanza territoriale
La seconda sezione del Tar Calabria ha disposto l’annullamento degli atti con cui il segretario generale della Camera di commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara – nominato dal Governo a presiedere il processo di accorpamento tra gli enti camerali di Vibo Valentia e Crotone – ha avviato le procedure per la costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso con cui le due Camere di commercio e numerose associazioni di categoria hanno impugnato i decreti commissariali.
L’emanazione degli provvedimenti risalenti al marzo scorso avevano, infatti, sollevato le ire del presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, e del suo omologo crotonese, Alfio Pugliese, in disaccordo con la norma statutaria decretata dal commissario che, pur rispettando i criteri di legge per l’assegnazione dei seggi in base al settore economico in vista della composizione del nuovo consiglio camerale, non aveva però osservato il principio di rappresentatività territoriale. Circostanza che avrebbe minato, a parere dei ricorrenti, un’equilibrata rappresentanza all’interno degli organi camerali e il mantenimento di servizi sul territorio. A seguito, quindi, delle contestazioni rimaste però inascoltate, le Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia hanno provveduto a revocare le rispettive deliberazioni con cui si acconsentiva al processo di accorpamento volontario.
Il Tar Calabria nel disporre l’annullamento degli atti impugnati spiega che “il commissario ad acta, oltre a stabilire i criteri di assegnazione dei seggi così come richiesti dalla legge relativamente ai settori economici, avrebbe dovuto tener conto anche dei criteri di rappresentatività territoriali richiesti dalle camere di commercio come presupposto imprescindibile per procedere all’accorpamento volontario. Tanto non risulta essere avvenuto nel caso in questione e nè di ciò il commissario fornisce adeguata motivazione nel provvedimento impugnato”.
Contestualmente, il Tar ha stabilito che fino a quando non sia istituita la nuova Camera di commercio accorpata, le parti sono legittimate a retrocedere dal processo conservando i propri poteri sino all’insediamento del nuovo consiglio camerale. Nel caso di specie, avendo gli enti deliberato il recesso, ne consegue che l’avvio della procedura contestata risulta fondato su un presupposto che è venuto meno.