Vibo Sviluppo spa, per il Consiglio di Stato non c’è alcun danno alla società da parte del Mise
I giudici amministrativi di secondo grado ritengono legittima la revoca dei fondi alla società nata per gestire i Patti territoriali. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già provveduto alla riscossione coattiva della consistente somma in precedenza erogata
Respinto dalla sesta sezione del Consiglio di Stato il ricorso presentato dalla società “Vibo Sviluppo spa” contro il Ministero dello Sviluppo Economico per la riforma della sentenza con la quale il Tar Calabria aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni sopportati a causa del comportamento illecito del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese. Il tutto è connesso all’emanazione di un decreto con il quale era stata impegnata a favore della Vibo Sviluppo S.p.a. la somma di 8.157.938,64 euro ed era stato poi “revocato in autotutela parzialmente l’importo di euro 1.631.587,73 rispondente alla quota del 20% delle economie disponibili nell’ambito della rimodulazione del Patto territoriale”. Da qui era stata quindi contestualmente avviato “il recupero della somma erroneamente corrisposta pari ad euro 1.631.587,73”. Sulla scorta di ciò, la società “Vibo Sviluppo spa” chiedeva ai giudici amministrativi di secondo grado la condanna del Ministero dello Sviluppo Economico a risarcire i danni per come quantificati in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al soddisfo. Oltre a ciò veniva chiesto al Consiglio di Stato di accertare il diritto della società ricorrente ad essere tenuta indenne per le spese sostenute e da sostenere per lo svolgimento di compiti obbligatori esercitati in nome, per conto e nell’interesse del Ministero dello Sviluppo Economico.
La domanda della Vibo Sviluppo
Secondo la ricorrente Vibo Sviluppo spa, la vicenda si inquadrerebbe perfettamente nella responsabilità da contratto sociale qualificato. In particolare, la società ritiene di avere diritto al risarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezza, per avere il Ministero tradito il legittimo affidamento incolpevolmente ingenerato dall’assegnazione di risorse poi revocate per il mantenimento della società. La Vibo Sviluppo spa riferisce di avere, quindi, impiegato in buona fede tali risorse per adempiere ai propri compiti istituzionali, lamentando di aver patito un danno pari ad euro 1.631.587,73, corrispondente alla somma spesa per il mantenimento dell’organizzazione e del funzionamento della società medesima, avendo sempre agito nell’esclusivo adempimento dei compiti assegnati dal Ministero.
Le ragioni del Consiglio di Stato
Per i giudici amministrativi di secondo grado, “non possono ravvisarsi gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, non sussistendo il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, e neppure l’elemento soggettivo, dovendosi rilevare che è legittimo il recupero delle somme, non rilevando la buona fede della Vibo Sviluppo, e tenuto conto che il recupero è un atto dovuto non rinunziabile, espressione di una funzione pubblica vincolata; pertanto, in capo all’Amministrazione che ha effettuato un pagamento indebitamente dovuto si riconosce una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione”. Inoltre essendo la Vibo Sviluppo spa una società costituita per la gestione del Patto territoriale di Vibo Valentia, e dunque preposta alla gestione di denaro pubblico, ad avviso del Consiglio di Stato “non è libera nelle decisioni di spesa e non poteva adoperare i fondi di cui disponeva, se non negli stretti limiti di quanto necessario per svolgere il proprio compito, “per l’assolvimento del quale erano già state rese disponibili le somme necessarie”; al contrario, l’utilizzazione dei maggiori fondi erroneamente trasferiti, per i giudici appaiono frutto di autonome determinazioni della società Vibo Sviluppo, “le quali non appaiono causalmente riconducibili all’errore della struttura ministeriale”. Da qui l’insussistenza del danno ingiusto, in quanto le maggiori spese asseritamente sopportate dalla Vibo Sviluppo spa “non sono riconducibili all’operato del Ministero dello Sviluppo Economico”.
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