Tangenziale Est a Vibo: due condanne per danno erariale
La Corte dei Conti assolve altri cinque convenuti e formula pesanti rilievi sull’operato di Rosario Ruffa, deceduto e già responsabile dell’Ufficio Viabilità della Provincia
Erano accusati di aver provocato un danno erariale alla Provincia di Vibo per un totale di 7,5 milioni di euro in relazione alla costruzione della Tangenziale Est di Vibo Valentia. Una cifra che per la Procura della Corte dei Conti andava ripartita in solido fra: Francesco Giuseppe Teti, dipendente della Provincia di Vibo, tecnico incaricato della realizzazione dei progetti della Tangenziale e responsabile del procedimento; Gianfranco Comito, all’epoca dei fatti dirigente della Provincia e tecnico incaricato della redazione dei progetti della Tangenziale; Leoluca Greco, dipendente della Provincia ed assistente di cantiere, nonché direttore dei lavori per la messa in sicurezza della collina sovrastante la strada e soggetto che ha certificato l’ultimazione delle opere.
Alla fine, però, la Corte dei Conti presieduta dal giudice Rita Loreto ha condannato solo due convenuti: Giuseppe Francesco Teti alla somma di 2.820.575,60 euro e Leoluca Greco alla somma di 315mila euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Provincia di Vibo Valentia, oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat, dalla data dell’indebito esborso sino alla pubblicazione della sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali.
Assolto l’ingegnere Gianfranco Comito e assolti anche gli altri convenuti per i quali la stessa Procura della Corte dei Conti aveva chiesto il proscioglimento. Si tratta di: Gaetano Bruni e Francesco De Nisi (ex presidenti della Provincia); Maria Giovanna Conocchiella, dipendente della Provincia incaricata della redazione dei progetti della Tangenziale; e per l’architetto Marcello De Vita, dipendente della Provincia e responsabile del procedimento relativo alla costruzione della Tangenziale.
La Corte dei Conti ha posto a carico dell’amministrazione di appartenenza (la Provincia di Vibo) la rifusione delle spese legali sostenute per la difesa dai convenuti prosciolti: Conocchiella Maria Giovanna 2.000,00 euro (avvocato Donatella Garrì); De Nisi Francesco 2.000,00 euro (avvocato Francesco Gianpà), De Vita Marcello 2.000,00 euro (avvocato Marcello Colloca), Bruni Ottavio Gaetano 2.000,00 euro (avvocato Domenico Colaci) e Comito Gianfranco 4.000,00 euro (avvocato Bruno Ganino), oltre spese generali (15%), Iva e Cpa. Teti era invece difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, mentre Greco era assistito dall’avvocato Giovanni Lacaria.
Per la Corte dei Conti sia “con riferimento al primo che al secondo appalto, un’incidenza causale di rilievo è imputabile – scrivono i giudici in sentenza – all’ing. Rosario Ruffa di Sant’Onofrio, che però è deceduto. Questi, infatti, oltre ad essere il responsabile dell’Ufficio viabilità e il coordinatore progettista con riferimento al primo appalto, ha redatto la perizia di variante del 2002 ma ha anche svolto la carica di direttore dei lavori durante l’esecuzione degli stessi; ha nominato la commissione di collaudo, ha predisposto tutti i Sal e ha certificato l’ultimazione dei lavori”.
Per quanto riguarda Bruni e De Nisi, secondo i giudici manca la prova che gli ex presidenti della Provincia avessero avuto conoscenza di reati posti in essere in occasione della realizzazione della Tangenziale est. Dalla disamina degli atti, infatti, si evince che quasi tutti gli esposti erano stati indirizzati all’Ing. Teti o al geom. Greco, all’assessore ai Lavori pubblici o al direttore dei lavori; invero, solo un telegramma risulta indirizzato al presidente, nel quale tuttavia, un cittadino chiedeva l’intervento immediato per la chiusura di un tombino sulla provinciale per Stefanaconi.
Per quanto riguarda la Conocchiella (difesa dall’avvocato Donatella Garrì) il Collegio ha ritenuto che agli atti non vi è una prova certa che la stessa abbia redatto gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione della Tangenziale est. Risulta anzi che la stessa ha firmato solo la planimetria esecutiva del progetto definitivo relativo al primo appalto. Ma, per come anche rilevato dalla difesa, la copia del frontespizio della planimetria esecutiva firmata dalla Conocchiella non presenta né il timbro dell’amministrazione provinciale di Vibo né la firma dell’ingegnere Ruffa; pertanto il Collegio ha condiviso le perplessità manifestate dalla difesa in ordine all’effettiva utilizzazione di detto elaborato dal parte della Provincia.
La variante del 2002. La Corte dei Conti non ha ritenuto quindi di poter attribuire alcuna responsabilità ai tecnici del progetto originario, poiché la variante intervenuta nel 2002 ha modificato in maniera irreversibile il tracciato stradale previsto inizialmente precludendo così al Collegio di valutare l’inidoneità ab origine di una progettazione che, di fatto, non è stata realizzata.
Da qui l’esclusione dell’apporto causale al danno da parte dei progettisti originari Conocchiella Maria Giovanna, Comito Gianfranco e Teti Francesco, nei riguardi dei quali – limitatamente alla progettazione – le contestazioni della Procura non hanno trovato accoglimento.
Il processo penale. La decisione della Corte dei Conti potrebbe avere dirette conseguenze anche nel processo penale che vede dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia i seguenti imputati: Francesco Giuseppe Teti; Leoluca Greco; Carmine Iginio Lista, legale rappresentante della società “Lista Appalti srl” che ha seguito materialmente per l’impresa tutti i lavori incriminati; Rocco Foti, legale rappresentante della “Consorter srl”, impresa esecutrice degli interventi per la messa in sicurezza della collina; l’imprenditore Luigi Ciambrone, della ditta individuale “C.G. Strade di Ciambrone Gianfranco”, impresa esecutrice dei lavori riguardanti la segnaletica; Maria Giovanna Conocchiella; Ezio Massimo Ceravolo, geologo che ha effettuato nel luglio 2001 lo studio della collina su incarico della società Lista Srl; Gianfranco Comito.
Il processo, di rinvio in rinvio, si avvia verso la prescrizione dei reati alla quale però gli imputati possono sempre rinunciare per avere una sentenza nel merito delle accuse.