Professionisti-dipendenti: annullata l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps
Importante sentenza della sezione Lavoro del Tribunale di Vibo che si è pronunciata sul ricorso di un ingegnere. Principi applicabili anche agli architetti ed agli avvocati
Il Tribunale – sezione Lavoro e Previdenza – di Vibo Valentia, in accoglimento totale del ricorso presentato dall’avvocato Carmine Pandullo nell’interesse di un ingegnere, ha annullato l’iscrizione d’ufficio del ricorrente alla gestione separata Inps.
La sentenza assume particolare rilievo importanza, attesa l’ingiusta iscrizione alla predetta gestione separata Inps – da parte dell’Istituto previdenziale – di tantissimi ingegneri e architetti che oltre all’attività di liberi professionisti, svolgono contestualmente attività dipendente (insegnanti, tecnici comunali, etc.).
Il Tribunale di Vibo Valentia – in perfetta sintonia con le argomentazioni difensive e la giurisprudenza di merito formatasi sulla questione – ha ritenuto che i professionisti-dipendenti sono esonerati dall’obbligo di iscrizione a Inarcassa e, quindi, al versamento del contributo soggettivo previsto dall’art. 9 della legge 6/1981, dovendo corrispondere a Inarcassa soltanto il contributo integrativo sul fatturato della propria attività.
Ma soprattutto – elemento importante – nessuna iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps è possibile in quanto, come evidenziato dalla difesa e statuito dal Tribunale, non ricorre alcuno dei presupposti tassativi – e, quindi, insuscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica – elencati dalla legge, in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali), essendo l’esercizio dell’attività di ingegnere certamente subordinato all’iscrizione all’albo professionale, né tanto meno la seconda (attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11), avendo Inarcassa imposto il versamento di contributi sul reddito prodotto quale libero professionista.
Tale principio è analogicamente applicabile, ad avviso del difensore, anche agli avvocati impegnati nell’insegnamento a scuola.