venerdì,Novembre 29 2024

Coronavirus a Stefanaconi, la Regione istituisce la “zona rossa”

VIDEO - Ordinanza del presidente Jole Santelli con decorrenza dalla mezzanotte odierna e fino alle 24 di domenica 27 settembre. Divieto di accesso e di allontanamento

Coronavirus a Stefanaconi, la Regione istituisce la “zona rossa”

Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in considerazione della situazione che interessa il comune di Stefanaconi, dove si sono registrati in pochi giorni 10 casi di contagio da coronavirus Sars-Cov2, ha disposto l’istituzione della “Zona rossa” con apposita ordinanza.  

L’atto avrà decorrenza dalle ore 00,01 del 24 settembre 2020 e sino alle ore 24,00 del 27 settembre 2020 e prende le mosse dalla nota, prot. n 38509, con la quale, nella giornata di oggi, 23 settembre 2020, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che: «nel Comune di Stefanaconi (VV) sono stati individuati 10 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID19 tutti ivi residenti e 72 altri cittadini sono in quarantena; il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha in atto ulteriori accertamenti; -l’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente è di 2400 abitanti; la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili». [Continua]

Stefanaconi “Zona rossa”: la comunicazione del sindaco

Stefanaconi “Zona rossa”: ecco le misure adottate

1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.

4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi procedendo, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia, allo screening di almeno il 20% della popolazione residente, partendo dai contatti più prossimi ai contatti stretti già individuati, nonché ad effettuare test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia o che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti 6 positivi, agli operatori commerciali della zona e, al contempo, valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni. Il Dipartimento di Prevenzione provvede, altresì a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.

7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

8. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 – Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione.

9. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.

10. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

11. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 13. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

top