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‘Ndrangheta, sentenza “Black money” sul clan Mancuso: “Vuoto probatorio”

Indagini lacunose, non tenuti in conto gli insegnamenti della giurisprudenza della Cassazione in tema di associazione mafiosa e assenza di contatti fra i vari Mancuso

‘Ndrangheta, sentenza “Black money” sul clan Mancuso: “Vuoto probatorio”

E’ una sentenza perfettamente in linea con quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel giudizio con rito abbreviato, quella emessa dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia (Papagno presidente, a latere Sordetti e Taricco) al termine del processo con rito ordinario nato dall’operazione “Black money”. Nel parallelo troncone con rito abbreviato, infatti, già in primo grado erano stati assolti gli imprenditori Antonio Mamone e Bruno Marano per i quali il pm Marisa Manzini aveva chiesto in primo grado 5 anni di carcere a testa per associazione mafiosa. Tali assoluzioni non erano state appellate dal pubblico ministero ed erano quindi divenute definitive al pari di quelle di Gabriele Bombai e Salvatore Accorinti, di Tropea (5 anni a testa la richiesta del pm). Il pm Manzini aveva invece appellato le assoluzioni totali di Antonio Maccarone (genero del boss Pantaleone Mancuso, detto “Vetrinetta”) per il quale in primo grado aveva chiesto 5 anni e 6 mesi, dell’imprenditore Domenico De Lorenzo (5 anni la richiesta del pm) e di Nunzio Manuel Calla’ (5 anni era stata la richiesta del pm), ma anche in Corte d’Appello i verdetti assolutori sono stati poi confermati. Sempre in appello si erano registrate infine le assoluzioni del commercialista di Catanzaro Giuseppe Ierace, di Giuseppe Raguseo (genero del boss Cosmo Mancuso) e Mario De Rito (5 anni e 4 mesi in primo grado). Per tutte le assoluzioni degli abbreviati non vi è stato alcun ricorso del pm in Cassazione e quindi i proscioglimenti sono divenuti definitivi.

Questo il quadro di fatto che si è trovato dinanzi il Tribunale collegiale di Vibo Valentia, oltre a indagini lacunose, con un totale “vuoto probatorio” che non ha per nulla tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza della Cassazione in tema di prova per quanto riguarda le associazioni mafiose.

La genesi dell’inchiesta. E’ stato il colonnello Giovanni Sozzo – all’epoca alla guida del Ros di Catanzaro con il grado di maggiore – a spiegare la genesi dell’inchiesta che, come ricordato dai giudici nelle motivazioni della sentenza, era partita con la sottoposizione ad intercettazione del boss Luigi Mancuso, all’epoca detenuto per scontare una lunga pena definitiva per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. “Tuttavia – ricorda il Tribunale – da tale attività non emersero elementi utili se non un laconico commento sulla nascita del nipote, figlio di Pantaleone Scarpuni, alla fine del 2009, significativo del distacco del detenuto rispetto alla notizia, anche perché, come rappresentato dal colonnello, lo stesso Mancuso riceveva le visite delle sole donne della famiglia, vale a dire la moglie e le figlie”.

Dal giugno 2009 all’aprile 2010 sono stati così predisposti dei servizi di osservazione ed intercettazione nei confronti di Pantaleone Mancuso, alias “Scarpuni” e di Nunzio Manuel Callà. Nel marzo 2011 veniva poi sottoposto ad intercettazione nel suo casolare di campagna a Limbadi, il boss Pantaleone Mancuso, alias “Vetrinetta”, scarcerato nel 2010 dopo aver scontato una condanna definitiva per associazione mafiosa nel processo “Dinasty”.

La mancanza di prove sull’associazione dal 2003 al 2013. “L’analisi del compendio probatorio – spiegano i giudici in sentenza – non ha consentito di provare la persistente operatività della cosca Mancuso nel territorio vibonese nel decennio compreso fra il 2003 ed il 2013. Va innanzitutto osservato – rimarca il Tribunale – che molti degli imputati (Antonio, Pantaleone cl. ’47 e Pantaleone Scarpuni) sono stati reclusi in carcere dal 2003 al 2009/2010. Infatti, come riferito dal colonnello Sozzo, l’attività di indagine prendeva avvio dal 2009/2010. In relazione agli anni pregressi non si ha evidenza in atti di colloqui intrattenuti in carcere con soggetti rimasti liberi, ai quali gli odierni imputati possano aver affidato compiti o impartito direttive per la sopravvivenza della cosca. Anzi – rimarcano ancora i giudici nella sentenza – si è visto come ad esempio Luigi Mancuso, nonostante la lunga detenzione, risulti del tutto distaccato e disinteressato dalle faccende che riguardano Pantaleone Scarpuni”.

Il grande “vuoto investigativo” dal 2003 al 2009. Il Tribunale ricorda a questo punto che al Collegio “è ben noto il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza a tempo indeterminato e che lo stato detentivo costituisce un mero rischio a fronte del quale vengono solitamente realizzate condotte tese a preservare l’operatività del gruppo anche in costanza di un eventuale regime cautelare.

Tuttavia, nel caso del processo Black money, per i giudici “oltre a registrarsi un significativo vuoto investigativo in relazione agli anni compresi tra il 2003 e il 2009, risultando del tutto assenti anche solo colloqui in carcere tra gli imputati e non emergendo in alcun modo se e quali condotte siano state assunte dal gruppo o dal resto del gruppo per preservare l’operatività della cosca, non si è potuto osservare neanche al momento della rimessa in libertà dei capi storici della cosca un recupero dei contatti tra i vari supposti partecipi, o una qualche vicinanza tra gli stessi, che possa far pensare ad una ripresa, concordata e programmata, delle attività illecite facenti capo, in ultimo, al gruppo in esame complessivamente considerato”.

Indagini lacunose, quindi, con un “totale vuoto probatorio in relazione ai contatti tra gli imputati non colmato dai controlli e dalle intercettazioni dei soggetti vicini agli appartenenti alla cosca. In assenza di tali contatti è davvero arduo ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli imputati – scrivono i giudici in sentenza – abbiano posto in essere azioni illecite (che pure molti di loro hanno continuato o ripreso a realizzare) in esecuzione di un programma comune e condiviso, in attuazione degli scopi avuti di mira dall’associazione e al fine di favorire la stessa e non, piuttosto, per perseguire singoli ed egoistici interessi criminali”.

L’assenza di rapporti fra i vari Mancuso. A tutto ciò va ad aggiungersi “una seconda e non meno importante considerazione”. Nel corso del processo sono chiaramente emersi scontri e spaccature all’interno della famiglia Mancuso risalenti ai tempi del processo Dinasty e “mai ricomposti, anzi incrancrenitisi e cristallizzati, arrivando a determinare la totale indifferenza tra i vari componenti della famiglia, oltre che l’assenza di rapporti tra i vari componenti della famiglia”.

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