Lavori a Tropea sulla rupe: confermata l’interdittiva antimafia alla ditta
Il Tar respinge il ricorso dell’impresa finalizzato all’annullamento della delibera di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto
Resta confermata l’interdittiva antimafia nei confronti della “Grasso srl” a cui il Comune di Tropea aveva revocato l’appalto per la realizzazione di un intervento sulla rupe sita in località “Marina di Rocca Nettuno”. La seconda sezione del tar di Catanzaro ha infatti rigettato il ricorso della ditta “Grasso srl” contro il Comune di Tropea e la Prefettura di Vibo Valentia. I giudici amministrativi spiegano che nel caso di specie rileva la circostanza che “Grasso Antonio, amministratore unico e responsabile tecnico dell’impresa ricorrente, è figlio di Grasso Domenico, soggetto risultato collegato ad esponenti della criminalità organizzata ed in grado di influenzare le scelte dell’impresa a gestione familiare”. Sotto quest’ultimo profilo risulta infatti che “Grasso Antonio è subentrato a Grasso Domenico quale rappresentante legale di Eurocostuzioni s.r.l. e che, in data 6 marzo 2006, la ricorrente Grasso s.r.l. è risultata cessionaria di un ramo d’azienda della stessa Eurocostruzioni s.r.l”.
Per il Tar, la misura interdittiva dell’informativa antimafia “non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari,da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi un tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.
Quanto poi ai rapporti di parentela tra il titolare dell’impresa e suoi familiari che siano ritenuti contigui alle associazioni mafiose, si può dare rilievo quando tale rapporto, per la sua natura, l’intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.
Per tale motivo il ricorso dell’impresa il ricorso è stato respinto, poiché ritenuto infondato.