Appalto per il trasporto scolastico: corretto l’operato del Comune di Briatico
Il Tar respinge il ricorso dell’impresa “Duo Service srl” che chiedeva l’annullamento dell’ammissione alla procedura di gara
Rigettato dal Tar il ricorso dell’impresa “Duo Service srl” contro il Comune di Briatico per l’annullamento dell’ammissione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado – anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – del Comune di Briatico e l’annullamento dei verbali di gara del 16 febbraio 2017, del 23 gennaio 2017 e del 6 febbraio 2017.
Oggetto della controversia un appalto di servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole site nel Comune di Briatico, da svolgersi anche per servizi estemporanei (da plessi scolastici ad impianti sportivi, istituti culturali e uscite didattiche) e anche fuori dal territorio comunale, previo rilascio di specifica autorizzazione. Il servizio è stato affidato per due, con l’utilizzo di mezzi comunali, con un valore stimato pari ad 80mila euro, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, la clausola del bando in questione non imponeva espressamente l’esclusione dell’impresa partecipante per il mancato sopralluogo; né qualificava tale attività strumentale alla conoscenza dello stato dei luoghi come presupposto necessario per la formulazione di una consapevole offerta. Essa nondimeno prevedeva – con una specificazione che è invece espressa chiaramente – che il sopralluogo poteva essere effettuato in piena autonomia da ciascun operatore, senza il coinvolgimento necessario dell’amministrazione, cosicché “ai fini della partecipazione” non era obbligatorio allegare l’attestato di visita dei luoghi.
I giudici amministrativi sottolineano inoltre in sentenza che “un’eventuale espressa clausola di esclusione contenuta nella lex specialis sarebbe stata nulla per contrarietà con il principio di tassatività della legge generale del 2016”, poiché nessun principio generale né una norma di dettaglio prevedono la obbligatorietà del sopralluogo per i contratti di appalto di servizi.
Per tali motivi il ricorso della Duo Service è stato rigettato. Il Comune di Briatico era difesa dall’avvocato Antonello Fuscà.