‘Ndrangheta: ingiusta detenzione, nessun risarcimento per Roberto Cuturello
Il 50enne legato da stretti vincoli parentali ai Mancuso di Limbadi è stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa ma prescritto per reati legati agli stupefacenti
Nessuna riparazione per ingiusta detenzione nei confronti di Roberto Cuturello, 50 anni, di Limbadi, stretto congiunto degli esponenti apicali della “famiglia” Mancuso. E’ quanto deciso dalla quarta sezione penale della Cassazione che ha confermato l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro con ordinanza del 15 aprile 2016 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dallo stesso Roberto Cuturello in relazione alla misura cautelare sofferta agli arresti domiciliari dal 31 luglio 1998 al 22 marzo 1999 nell’ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per il reato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal 24 agosto del 2000 al 24 del 2001 nell’ambito dell’operazione “Genesi” contro il clan Mancuso che lo vedeva accusato di associazione mafiosa ed associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.
Nell’ambito dell’operazione “Genesi”, il cui processo si è celebrato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, gli allora pm della Dda di Catanzaro, Giuseppe Borrelli, e Simona Rossi, il 28 marzo 2013 avevano chiesto per Roberto Cuturello (in foto) la condanna a 13 anni di reclusione, ma il Collegio presieduto dal giudice Antonino Di Marco (a latere i giudici Alessandro Piscitelli e Manuela Gallo) l’ha poi assolto, “perché il fatto non sussiste”, da tutti i reati. L’assoluzione è quindi divenuta definitiva non avendo la Dda di Catanzaro appellato la sentenza nei confronti di Cuturello e di altri 30 imputati pure loro assolti.
Per l’altro procedimento penale relativo all’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la contestazione nei confronti di Cuturello è invece caduta in prescrizione.
Secondo la Cassazione, Roberto Cuturello è stato ristretto anche dal 7 ottobre 1998 al 22 marzo 1999 per espiare un’altra pena a seguito di una condanna pena della Corte d’appello di Firenze del 17 luglio 1995) e quindi è da escludere il diritto alla riparazione, così come per il periodo residuo la detenzione cautelare aveva riguardato oltre alle imputazioni associative, da cui è stato assolto con formula piena, anche le condotte di detenzione illecita e cessione a terzi di sostanze stupefacenti da cui era stato prosciolto per prescrizione. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non è configurabile in caso di estinzione del reato per prescrizione e da qui l’inammissibilità del suo ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della casse delle ammende e di altre mille euro in favore del Ministero delle Finanze costituitosi in giudizio.