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Sparatoria in supermercato a Tropea: pena definitiva. Cassazione respinge il ricorso

Il colpo di pistola era stato esploso nel novembre del 2012 dopo una lite scoppiata per soli otto euro e poi sedata dalla polizia

Sparatoria in supermercato a Tropea: pena definitiva. Cassazione respinge il ricorso

Ricettazione di un’arma clandestina, illecita detenzione e porto illegale della stessa e del relativo munizionamento, esplosione con tale arma di un colpo a scopo intimidatorio e minaccia nei confronti di Domenico Putruele. Questi i reati per i quali la seconda sezione penale della Cassazione presieduta da Piercamillo Davigo (giudice relatore Giuseppina Pacilli) ha reso definitiva la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione nei confronti di Giuseppe Forelli, 78 anni, di Tropea, per fatti risalenti al novembre 2012. La sentenza di primo grado era stata emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 10 giugno 2015, mentre il verdetto della Corte d’Appello, che aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato, era arrivata il 26 gennaio dello scorso anno.

La sparatoria. Domenico Putruele, titolare insieme ai familiari di un panificio, si era recato al supermercato di Forelli in via Annunziata a Tropea (a poca distanza dal cimitero) per recuperare il pane invenduto e corrispondere l’equivalente (8 euro) ai titolari del supermercato. Ne era scaturita una lite, che in un primo momento sembrava essersi placata, per poi riaccendersi circa un’ora dopo, quando a chieder conto dell’accaduto erano andati nel supermercato i familiari del titolare del panificio. Il diverbio era degenerato quando Giuseppe Forelli ha estratto una pistola e ha sparato verso Domenico Putruele, ferito di striscio al volto. Un equipaggio del posto fisso della polizia di Tropea, notando la presenza di persone e la situazione concitata, era quindi intervenuto evitando il peggio.

La Cassazione. Il ricorso di Giuseppe Forelli (in foto) è stato ritenuto “inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, assolutamente privi di specificità nelle loro articolazioni e – spiega la Suprema Corte – comunque del tutto assertivi. Va rilevato – continuano i giudici – che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che con argomentazioni giuridicamente corrette nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e pertanto esenti da vizi, ha escluso la ricorrenza della scriminante della legittima difesa, anche putativa”. Per la Cassazione, inoltre, è corretto negare la sospensione condizionale della pena inflitta a Forelli “in ragione della gravità della sua condotta” e  tale valutazione, di per sé sola “sufficiente al fine della negazione del beneficio della sospensione, sfugge al sindacato di legittimità” della Suprema Corte.

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