“Golden House”, Nusdeo non calunniò Sammarco: archiviata la querela
Arriva anche in Appello una nuova ordinanza di archiviazione per la vicenda che vide coinvolti il dipendente comunale e l’ex sindaco perché “insussistente il dolo del reato”
Le affermazioni di Antonello Nusdeo, giornalista e dipendente comunale, nei confronti di Franco Sammarco, ex sindaco di Vibo Valentia, rese nel verbale di sommarie informazioni testimoniale del 6 dicembre 2011 e poi dinanzi al Collegio penale nell’udienza del processo “Golden House” in data 11 gennaio 2012 non costituirono calunnia e pertanto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Dopo l’archiviazione in seguito a querela, l’ex sindaco Franco Sammarco aveva proposto appello con lo scopo di far esperire ulteriori indagini. “Rilevato che il denunciante, già sindaco di Vibo Valentia – si legge testualmente nell’ordinanza di archiviazione che reca la data del 28 febbraio 2017 -, si duole della ‘calunniosità’ di alcune affermazioni fatte dal Nusdeo …sulla cui scorta, l’ex sindaco Sammarco risulterebbe colui che sollecitò – pena la revoca dell’incarico – l’allora dirigente dell’urbanistica del Comune di Vibo Valentia (Arch. Consoli) a rilasciare permessi a costruire illegittimi (oggetto del citato processo) – in seguito ad incontri con l’ingegner Versace (redattore del successivo omonimo Piano vincolistico territoriale post-alluvione 2006) non partecipati al ridetto dirigente – al fine di favorire Mirabello Fortunato verso il quale il sindaco avrebbe avuto un obbligo morale essendo stato sostenitore, canalizzatore di consensi e finanziatore della campagna elettorale del Sammarco 2005; ritenuto che dal complesso delle disposizioni si evince che il Nusdeo, in merito a suddetta vicenda, riferisce sue percezioni fornendone una interpretazione del tutto soggettiva (cfr. laddove ricava la conclusione del senso precisamente orientativo del presunto ammonimento del Sindaco ancorché connessa ad espressioni ipotetiche asseritamente profferite dal sindaco medesimo ‘se… se…’) come confermano le successive deposizioni testimoniali in cui l’episodio viene coerentemente inquadrato in termini ‘definitori’ (“in maniera positiva o negativa perché non voleva essere scocciato”); ritenuto che è insussistente il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell’agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata e che, l’assenza del dolo di calunnia, risiede rigorosamente nella certezza piena ed assoluta di accusare un innocente, nel momento dell’incolpazione, essendo perciò del tutto irrilevante il dolo eventuale in siffatta fattispecie, sicchè può concludersi che, nel caso di specie per quanto detto, ricorrano descrizioni ed interpretazioni al più avventate ma non capziose… dispone l’archiviazione del procedimento…”
Antonello Nusdeo era difeso dall’avvocato Giuseppe De Luca e Franco Sammarco dall’avvocato Ferdinando Pietropaolo.