sabato,Febbraio 1 2025

Stammer: vibonese assolto da accusa di narcotraffico, ma nessun indennizzo per ingiusta detenzione

Per la Cassazione sussiste la colpa grave per aver intrattenuto conversazioni criptiche con altro soggetto condannato

Stammer: vibonese assolto da accusa di narcotraffico, ma nessun indennizzo per ingiusta detenzione
Leonardo Florio

Nessun risarcimento per ingiusta detenzione nei confronti di Leonardo Florio, 60 anni, di Vibo Marina, coinvolto nell’operazione antidroga della Dda di Catanzaro denominata Stammer ed assolto dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia il 15 giugno 2020 (l’accusa aveva chiesto per lui la condanna a 12 anni di reclusione). La quarta sezione penale della Cassazione ha infatti rigettato il ricorso di Leonardo Florio avverso la decisione del 26 giugno scorso della Corte d’Appello di Catanzaro con la quale è stata respinta la domanda formulata “per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 1 marzo 2018 – data in cui veniva tratto in arresto – al 17 novembre 2018, data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia”. La misura cautelare nei confronti di Florio era stata disposta in quanto gravemente indiziato di aver concorso, con Massimo Pannaci (poi effettivamente ritenuto responsabile), nella consumazione di reati in materia di stupefacenti”. Più in particolare, l’impugnata ordinanza ha ritenuto sussistente “la colpa grave prevista dal codice di procedura penale osservando che, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono stati smentiti i rapporti intrattenuti con Massimo Pannaci – anzi, di oggettiva familiarità – soggetto implicato nel traffico di sostanze stupefacenti, con il quale il ricorrente aveva intrattenuto conversazioni dal tenore criptico”. Per la Cassazione,la condotta di Leonardo Florio ha “sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta”. La Suprema Corte ricorda inoltre che “il Tribunale di Vibo Valentia non ha certamente negato la materialità dei fatti (gli incontri ed i contatti), ma ha ritenuto insufficiente la prova che quei dialoghi fossero realmente relativi alle sostanze stupefacenti trattate dal Pannaci”. I giudici della riparazione hanno quindi autonomamente valutato, con giudizio ex ante, gli stessi dialoghi, ritenendo tali frequentazioni ed i connessi dialoghi causalmente rilevanti rispetto alla detenzione patita poiché tali da denotare grave imprudenza e perciò ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo”. Da qui il rigetto del ricorso di Florio e la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

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