lunedì,Gennaio 20 2025

Niente referendum sull’Autonomia differenziata: per la Corte costituzionale è inammissibile

La Consulta ha bocciato il quesito ritenendolo poco chiaro. Già due mesi fa i giudici si erano espressi sulla legge Calderoli chiedendo delle correzioni, ora la palla passa dunque di nuovo alla politica

Niente referendum sull’Autonomia differenziata: per la Corte costituzionale è inammissibile

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni, rilevando che «l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore». Per la Consulta «il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione»: ciò «non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale». La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

La Consulta si era già espressa a novembre scorso in merito alla cosiddetta legge Calderoli, sottolineando – ai fini di compatibilità costituzionali – la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.

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I referendum approvati

Sono cinque invece i referendum abrogativi approvati oggi dalla Corte costituzionale. Ecco i testi: 1) richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”; 2) richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi“; 3) richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”; 4) richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”; 5) richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

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