giovedì,Gennaio 2 2025

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di una società di Rombiolo: «Anche le sale scommesse devono rispettare la distanza dalle scuole»

La Questura aveva negato la licenza al locale che aveva presentato ricordo al Tar di Catanzaro. I giudici romani confermano ora la sentenza di quelli calabresi

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di una società di Rombiolo: «Anche le sale scommesse devono rispettare la distanza dalle scuole»

Il distanziometro va applicato anche alle sale scommesse. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar di Catanzaro e respinto il ricorso di una società, che aveva intenzione di ampliare la propria attività a Rombiolo. Come riporta Agipronews, la Questura aveva negato la licenza perché il locale in questione non rispetta i requisiti di distanze minime da luoghi sensibili descritti dalla Legge regionale del 2018, poi modificata nel 2022.

La legge regionale “vieta l’insediamento di attività di gioco a meno di 300 metri da luoghi sensibili (in questo caso un istituto scolastico) e 500 metri per i Comuni con più di 5mila abitanti”. Secondo il ricorrente, la legge regionale prende in considerazione solo agli apparecchi awp e vlt, mentre sarebbero escluse le altre attività di gioco, come la raccolta di scommesse. Ma i giudici romani hanno confermato la tesi del Tar, secondo cui “le norme della singola legge regionale devono essere interpretate in modo sistematico e non possono che essere riferite ad entrambe le attività”. I limiti distanziometrici si applicano, dunque, anche alle agenzie di scommesse: “In caso contrario il legislatore regionale avrebbe usato una formula non equivoca con espressioni come “esclusivamente” e “unicamente”. La legge regionale, inoltre, comprende un inciso secondo cui “le disposizioni previste si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco”.

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