Narcotraffico, la Cassazione accoglie il ricorso della Procura contro la scarcerazione di Ascone
Già in carcere per il delitto di Maria Chindamo, a marzo il 58enne di Limbadi è stato raggiunto da una nuova ordinanza – che era stata però annullata dal Riesame - nell’ambito del terzo troncone dell’operazione Maestrale
Sarà necessario un nuovo giudizio da parte del Tribunale del Riesame di Catanzaro nei confronti di Salvatore Ascone, 58 anni, detto “U Pinnularu”, di Limbadi, coinvolto con l’accusa di narcotraffico nel terzo troncone dell’operazione “Maestrale-Carthago”. La sesta sezione penale della Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura generale di Catanzaro ed ha annullato con rinvio la precedente decisione del Tribunale del Riesame che il 30 aprile scorso aveva cancellato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Salvatore Ascone emessa dal gip distrettuale. Il 58enne di Limbadi (già sotto processo per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Maria Chindamo) è stato raggiunto dalla nuova ordinanza in carcere il 26 marzo scorso con l’accusa di aver preso parte a plurimi episodi di cessione di stupefacenti, alcuni dei quali con l’aggravante mafiosa. Il Tribunale del Riesame, nell’annullare l’ordinanza del gip distrettuale, aveva ravvisato da un lato l’insussistenza della gravità indiziaria per alcuni capi di accusa e il difetto di esigenze cautelari in relazione ad altre contestazioni. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della Procura Generale di Catanzaro, ha ritenuto “fondate le deduzioni del ricorrente ove lamenta la decontestualizzazione di brani di una conversazione tra l’indagato Salvatore Ascone e suo figlio (conversazione da cui emergono dichiarazioni autoaccusatorie), aggiungendo, peraltro, come le stesse riscontrino le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso”. La Cassazione ricorda poi che il Tribunale del Riesame non ha chiarito “quale fosse la posizione di Emanuele Mancuso al tempo della prima conversazione intercettata, né se sia stato offerto (e, in tal caso, quale fosse) il contributo informativo degli altri soggetti intercettati. Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata non consente di escludere l’operatività del principio invocato dal Pubblico ministero ricorrente, in base al quale le dichiarazioni auto – ed etero – accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione, regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria”. Da qui l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio da parte del Tribunale del Riesame che dovrà pronunciarsi sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Salvatore Ascone.
LEGGI ANCHE: Narcotraffico dal Sud America e dall’Albania sino al Vibonese: chiusa l’inchiesta per 19 indagati
- Tags
- salvatore ascone