martedì,Dicembre 24 2024

Revoca della licenza al villaggio Dolomiti, il Tar respinge il ricorso della società

Riconosciuta la correttezza del provvedimento del Comune di Briatico che aveva disposto la chiusura della struttura ricettiva sulla base delle indicazioni della Prefettura di Vibo Valentia

Revoca della licenza al villaggio Dolomiti, il Tar respinge il ricorso della società

Il Tar della Calabria ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla società “Dolomiti Gest Srl” (rappresentata dall’avvocato Domenico Colaci) avverso l’ordinanza del Comune di Briatico (difeso dal legale Antonello Fuscà) che aveva revocato, nel settembre scorso, la licenza commerciale del “Villaggio camping Dolomiti”, sito in località “La Pietra” dello stesso comune. 

Revocata la licenza: chiude il “Villaggio Dolomiti”

Il provvedimento era scaturito dalle osservazioni fornite dalla Prefettura in ordine alle frequentazioni di alcuni soci con soggetti ritenuti contigui alle consorterie criminali operanti nella zona. A parere del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ai fini dell’adozione di un provvedimento di revoca della licenza commerciale, risulta «irrilevante che nel locale dove l’attività viene svolta non si siano verificati episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblici, laddove questi ultimi siano intesi nel senso di tutela dell’incolumità delle persone». Evidenziati, al contrario, gli aspetti «penali e quelli repressivi del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed in particolare della capacità pervasiva di questa di inserirsi nell’economia reale del Paese ed investirvi gli ingenti profitti delle attività criminose». 

Chiusura villaggio “Dolomiti”: la società ricorre al Tar, il Comune si oppone

Per i giudici non sussisterebbe quindi «il “fumus boni iuris” emergendo dagli atti istruttori una pluralità di elementi indiziari, significativi del rischio di influenza di associazioni di stampo mafioso – anche nominativamente indicate – sull’attività imprenditoriale, tra i quali  il precedente ruolo di gestione rivestito, seppure per periodi temporali diversi, da due dei soci in una diversa impresa operante nel medesimo settore, già colpita da provvedimento di revoca analogo a quello in esame;  il coinvolgimento di due dei soci in un procedimento penale, tuttora in corso, denominato “Operazione Costa Pulita”;  la frequentazione da parte di un altro socio di soggetti appartenenti a consorterie mafiose». 

Da qui la decisione di respingere il ricorso della società, condannata al pagamento delle spese legali per 1.500 euro, e dare, quindi ragione all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Niglia.

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