Processo Maestrale, la Dda chiede l’acquisizione di alcune lettere indirizzate all’avvocato Sabatino
Gli inquirenti sostengono che il penalista del foro di Vibo Valentia avrebbe prodotto documentazione falsa per far scagionare Andrea Mantella dall’accusa di estorsione. Chiesta l’acquisizione anche di alcune missive di Luigi Mancuso
di Alessia Truzzolillo
Scioglierà la riserva il prossimo 22 aprile, il Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Tiziana Macrì) sull’ammissione dei documenti confluiti nel decreto di perquisizione e sequestro nei confronti dell’avvocato Francesco Sabatino. In tale data verrà anche decisa l’utilizzabilità o meno di alcuni progressivi delle intercettazioni agli atti dell’inchiesta Maestrale-Carthago. Nello studio dell’avvocato Francesco Sabatino (che ha scelto il processo con rito abbreviato) all’atto della perquisizione sono state sequestrate anche delle lettere allo stesso indirizzate dal boss di Limbadi, Luigi Mancuso, e da Andrea Mantella di Vibo Valentia, quest’ultimo divenuto successivamente collaboratore di giustizia. La richiesta di acquisizione di tale documentazione è stata oggi avanzata al Tribunale collegiale di Vibo Valentia dal pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci. All’avvocato Francesco Sabatino viene contestato anche di aver prodotto false dichiarazioni e un atto falso (contestazioni aggravate dalle finalità mafiose) in concorso con Andrea Mantella. In particolare, i due imputati avrebbero fatto uso di una scrittura falsa che veniva allegata a un ricorso per Cassazione. Il documento sarebbe stato materialmente redatto da Francesco Sabatino, ma trasmesso alla Suprema Corte di Cassazione, a febbraio 2012, a firma dell’assistito Andrea Mantella, al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Catanzaro e far scagionare lo stesso Mantella dal reato di estorsione. Per fare riottenere la libertà a Mantella, accusato di avere vessato un concessionario di automobili, sarebbe stato depositato un assegno circolare dell’importo di ottomila euro, quale corrispettivo della vendita di un veicolo di proprietà di Mantella, attestando così falsamente la condizione di debitore della vittima nei confronti di Mantella. Tali prove tese a scagionare Mantella non erano state – tra l’altro – mai prodotte dalla difesa nelle precedenti fasi del procedimento come all’udienza del Riesame, né in allegato alle memorie difensive depositate.
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