mercoledì,Gennaio 15 2025

Nicotera: la Cassazione conferma la confisca dei beni a Giovanni Campennì

Inammissibile il suo ricorso. “Sigilli” a ditte, unità immobiliari, veicoli, fabbricati e terreni

Nicotera: la Cassazione conferma la confisca dei beni a Giovanni Campennì
La Corte di Cassazione
Giovanni Campennì e Salvatore Buzzi

La seconda sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giovanni Campennì, 56 anni, di Nicotera, e dei terzi interessati Stefania Rascaglia e Antonio Campennì, anche lui di Nicotera, avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello di Catanzaro (sezione “Misure di Prevenzione”) il 17 febbraio dello scorso anno ha confermato la confisca di ditte, unità immobiliari, veicoli e beni oggetto di un provvedimento di sequestro che porta la data del 28 giugno 2019. Per la Cassazione, «i giudici di appello, hanno dato conto di tutti gli elementi emersi e facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore Mantella, alla condanna per l’estorsione in danno di Balestrieri e alle intercettazioni acquisite nel procedimento c.d. Mafia capitale, hanno evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato le conclusioni in termini di “appartenenza” del Campennì al clan mafioso» dei Mancuso. [Continua in basso]

Guardia di finanza

Secondo la Suprema Corte, la mancata iscrizione della notizia di reato nel procedimento Rinascita Scott «non è equiparabile a una pronuncia favorevole al Campennì quanto, piuttosto, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, è la conseguenza dei differenti criteri di valutazione che operano nel giudizio ordinario e nel procedimento di prevenzione. Priva di rilievo risulta quindi il fatto che la condanna definitiva per l’estorsione relativa alla gestione del settore rifiuti a Nicotera non comprenda l’aggravante mafiosa».

Quanto, infine, alle conversazioni intercettate nel corso del procedimento c.d. Mafia Capitale «nelle quali, se pure non emerge una specifica ipotesi di reato a carico del Campennì e quella di intestazione fittizia a suo carico originariamente ipotizzata è stata archiviata, sono coerenti con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla ritenuta “appartenenza” dello stesso al clan Mancuso. Ragioni questa per le quali deve concludersi – spiega la Cassazione – che le attuali censure, che tendono a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate».

Il provvedimento di sequestro e poi confisca ha riguardato due ditte individuali, con sede a Nicotera esercenti, rispettivamente, l’attività di “commercio all’ingrosso di amezzi e attrezzature da trasporto” (quella di proprietà di Campennì) e l’attività di “trasporto merci su strada” (intestata alla consorte), un fabbricato, un terreno a Nicotera, due autovetture e diversi rapporti bancari e finanziari. Il tutto per un valore complessivo stimato in quasi ottocentomila euro.   

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