Lavori al Vibo Center: il Tar boccia sonoramente l’operato del Comune
I giudici amministrativi accolgono il ricorso della S.G.C. e annullano l’ordinanza della dirigente Adriana Teti del 17 giugno: «Eccesso di potere e mancata individuazione dell’interesse pubblico»
Dura bocciatura dell’operato del Comune di Vibo Valentia da parte della seconda sezione del Tar di Catanzaro. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla S.G.C. S.r.l. che gestisce il centro commerciale Vibo Center ed hanno annullato l’ordinanza del responsabile dell’Area 3, Settore 4 – Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile – del Comune di Vibo, Adriana Teti, del 17 giugno scorso con la quale è stata annullata la “Segnalazione certificata di inizio attività” assunta il 7 gennaio 2016 per l’immobile ubicato in località Aeroporto (zona industriale) con riguardo alle “modifiche interne inerenti il centro commerciale Vibo Center di Vibo Valentia (limitatamente al piano seminterrato)“.
La S.G.C. S.r.l. ha la disponibilità del centro commerciale sotto l’insegna Vibo Center e l’edificio, che si sviluppa su tre livelli e ha un’impronta sul suolo di 25.000 mq., è stato eretto in forza di quattro permessi a costruire: 12 novembre 2003; 10 luglio 2007, in variante; 16 ottobre 2008, in sanatoria; 23 settembre 2010, in sanatoria. Successivamente, la S.G.C. S.r.l. ha operato una serie di interventi, per i quali ha presentato segnalazioni certificate di inizio attività fra il 2016 ed il 2017. [Continua in basso]
Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Comune di Vibo ha quindi disposto «l’annullamento della Segnalazione certificata di inizio attività assunta nel 2016 per le modifiche al Vibo Center riferite al piano seminterrato, sostenendo che vi sarebbe stata una «violazione delle norme, sia per tipologia di intervento sia perché in contrasto con quanto previsto dalle Norme Tecniche di attuazione (PRT) redatte dal Consorzio per il Nucleo dello Sviluppo Industriale di Vibo Valentia e si sarebbe concretizzata una falsa ed erronea rappresentazione della realtà in relazione all’oggetto dell’intervento». In sostanza, secondo il Comune, l’edificio adibito a centro commerciale sotto l’insegna Vibo Center supererebbe i limiti di “superficie coperta” che lo strumento urbanistico consortile consentiva di realizzare. La scia oggetto di contenzioso, variando lo spazio adibito ad attività commerciale, avrebbe – secondo il Comune di Vibo – portato alla violazione della previsione urbanistica.
Il Tar dà torto al Comune
Il Tribunale amministrativo regionale ricorda però che il Piano consortile, nell’individuare la “superficie coperta” realizzabile all’interno del lotto assegnato, non fa alcuna distinzione circa la destinazione d’uso. In altre parole, «ciò che conta è la superficie del fabbricato realizzato, e non già lo scopo per cui tale superficie viene realizzata».
Ne deriva – spiega il Tar – che l’eventuale difformità dell’edificio realizzato rispetto allo strumento urbanistico consortile si è concretizzata al momento dell’edificazione dello stesso e che, al limite, è il titolo edilizio che ha autorizzato un fabbricato di siffatte caratteristiche ad essere in tesi viziato. «Di ciò si dimostra consapevole la stessa amministrazione resistente», cioè il Comune di Vibo, che aveva inizialmente «ipotizzato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 52 del 2003». [Continua in basso]
La scia oggetto del provvedimento impugnato, secondo i giudici amministrativi «non modifica in alcun modo la superficie occupata dal fabbricato, anche ove per “superficie coperta” si intenda la somma della superficie del piano terra e di quella del primo piano».
Dunque, l’adozione di un «provvedimento in autotutela risulta sganciato dalla violazione che il Comune ritiene essere stata perpetrata e adottato in difetto dei presupposti, manifestando così chiaramente l’eccesso di potere denunziato da parte ricorrente», cioè dalla società che gestisce il Vibo Center.
In ordine poi alla «falsa rappresentazione dei fatti che il Comune di Vibo ritiene essere contenuta nella Scia oggetto del contendere sarebbe irrilevante – spiega il Tar – ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, giacché avrebbe ad oggetto solo la destinazione, a uso commerciale o meno, di alcune aree site al piano terra dell’edificio».
Per il Tribunale amministrativo regionale «non è stato poi individuato, come doveroso, l’interesse pubblico – ulteriore al mero ripristino della legalità – all’adozione di un provvedimento di autotutela, né vi è alcuna valutazione dell’interesse del privato al mantenimento del titolo formatosi da lungo tempo».
Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza del responsabile del Settore 4 – Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile del Comune di Vibo Valentia del 17 giugno 2021, Adriana Teti. Il Comune, «in persona del sindaco in carica», per resistere al ricorso si era costituito in giudizio con l’assistenza dell’avvocato Maristella Paolì. La S.G.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, era invece rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alfano, Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello.
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