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Chiosco Azzurro a Vibo Marina, per il Tar va demolito

Respinto il ricorso di Giuseppe Francolino mancando concessione demaniale, autorizzazione comunale e titolo edilizio. Il sindaco: «l’ente ha attuato il giusto procedimento proteso alla tutela dell’interesse pubblico»

Chiosco Azzurro a Vibo Marina, per il Tar va demolito
Il Chiosco Azzurro
Francolino con il cappio al collo nel Chiosco azzurro

E’ stato respinto dal Tar di Catanzaro il ricorso presentato da Giuseppe Francolino avverso l’ordinanza di demolizione, emessa dal Comune di Vibo Valentia, del Chiosco Azzurro ubicato in piazza Capannina nel quartiere Pennello di Vibo Marina. Nel corso delle attività di polizia demaniale eseguite nel mese di ottobre 2019 a Vibo Marina, la Capitaneria di Porto ha riscontrato la presenza di un immobile detenuto da Giuseppe Francolino che insisteva, in parte, su suolo demaniale e, in parte, su suolo di proprietà del Comune. E’ rimasto accertato, ad avviso del Tar, che il Chiosco Azzurro è stato realizzato senza una preventiva concessione demaniale, né autorizzazione comunale, né titolo edilizio.

Nel corso degli anni era stato inoltre destinato a dimora privata di Giuseppe Francolino, nonché a locale per la consumazione di alimenti e bevande. Nel 2017, a seguito di alcune mareggiate, era divenuto pericolante e a rischio di crollo e, per tale motivo, ne era stato ordinato lo sgombero, sospendendo l’attività commerciale svolta al suo interno. L’odierno ricorrente era stato condannato – scrive il Tar – dall’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di area demaniale. La Capitaneria di Porto, quindi, aveva invitato il Comune ad assumere i provvedimenti previsti dalla legge. A seguito di tale sollecitazione, il Comune di Vibo emetteva prima l’atto di diffida rivolto a Francolino per provvedere a demolire il Chiosco Azzurro, precisando che lo stesso risultava essere stato realizzato in totale assenza di titoli autorizzativi legittimanti l’intervento. Nel luglio scorso Francolino – con gli avvocati Marco Talarico e Gioconda Ceravolo – impugnava l’ordinanza di demolizione ottenendo dal Tar la sospensiva. [Continua in basso]

Il ricorso nel merito è stato ritenuto ora non fondato. Per i giudici amministrativi, infatti, l’ordinanza di demolizione è stata adottata dal Comune di Vibo sia nell’esercizio della potestà repressiva prevista dal Testo Unico Edilizia, sia nell’esercizio del potere regolamentato dal Codice della Navigazione, nei confronti di un immobile realizzato su suolo, in parte, del demanio marittimo e, in parte, di proprietà del Comune, in assenza di una preventiva concessione demaniale e comunale, nonché dei necessari titoli edilizi. In mancanza di detta autorizzazione è, quindi, pienamente legittima l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, indipendentemente dall’eventuale abusività, o meno, del manufatto sotto il profilo edilizio-urbanistico”. Inoltre per il Tar l’estraneità di Giuseppe Francolino alla realizzazione dell’immobile nella sua consistenza attuale è una circostanza solamente allegata ma non dimostrata” e, in ogni caso, la “norma di cui all’art. 35 del Testo Unico Edilizia si riferisce non all’ “autore” ma al “responsabile” dell’abuso, tale dovendo intendersi non solo l’esecutore materiale dello stesso, ma anche il proprietario dell’immobile o chi ne abbia la concreta disponibilità”. Anche l’inerzia tenuta negli anni dal Comune di Vibo nell’esercizio del potere di ripristino della legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio “non è idonea – ad avviso del Tar – a far divenire legittima un’edificazione sine titulo, che è radicalmente illegittima sin dalla sua origine”. Infine, l’erogazione di sovvenzioni economiche al ricorrente Francolino a seguito delle mareggiate, così come il rilascio dell’agibilità e delle licenze per l’esercizio di attività commerciale, per il Tar “non possono certamente aver radicato un affidamento di carattere legittimo in capo al ricorrente, in primo luogo perché tali atti hanno finalità differenti da quella di attestare la compatibilità edilizia di un manufatto e, in secondo luogo, perché il ricorrente era comunque perfettamente conscio dell’assenza di titoli edilizi e di autorizzazioni comunali e demaniali per la realizzazione dell’immobile”. Per tali motivi il ricorso di Francolino è stato respinto.

Maria Limardo

In ordine alla decisione del Tar, il sindaco Maria Limardo con una nota stampa ha “ribadito che l’azione di demolizione riprenderà dopo una nuova concertazione con tutte le altre amministrazioni interessate al procedimento in quanto il risanamento del Pennello è uno degli obiettivi  centrali di mandato che si sta portando avanti anche grazie all’intenso lavoro dell’assessore Scalamogna.  Anche su questo fronte vengono messe a tacere le sterili polemiche registrate dopo la precedente decisione di sospensione del Tar Calabria con la dimostrazione che l’ente ha attuato il giusto procedimento proteso alla tutela dell’interesse pubblico”. Resta da capire solamente se Giuseppe Francolino, attraverso i suoi legali, intenderà rivolgersi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar.

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