Il Tar respinge il ricorso dell’imprenditore Cascasi: valido il Psc del Comune di Vibo
Dai giudici amministrativi era finito anche il Piano di Emergenza Esterno. Il ricorrente aveva contestato pure le modifiche successive al parere definitivo della Regione
Niente da fare per il Tar di Catanzaro in relazione al ricorso presentato dall’imprenditore Francesco Cascasi dalla società La Rada che avevano impugnato la delibera – chiedendone l’annullamento – del Consiglio comunale di Vibo Valentia con la quale è stato approvato in via definitiva il nuovo Piano strutturale comunale, gli allegati e gli atti ad esso prodromici. I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso di Cascasi stabilendo alcuni punti fermi.
Nel ricorso, l’imprenditore aveva fatto presente che La Rada S.r.l. ha dal 2004 uno stabilimento balneare in via Vespucci, su un tratto di costa ubicato nell’area portuale di Vibo Marina. Il ricorrente aveva quindi sostenuto la competenza esclusiva della Capitaneria di Porto, «non essendovi stata alcuna delega di funzioni in favore dell’amministrazione comunale». Ad avviso dell’imprenditore Francesco Cascasi, inoltre, il vigente Piano comunale di spiaggia attribuisce alla via Vespucci la destinazione ad uso pubblico per il transito ed il parcheggio dei veicoli per i fruitori del tratto di spiaggia, anch’esso ad uso pubblico, che costeggia la strada, e su cui si colloca stabilimento balneare. [Continua in basso]
Lungo la medesima via Vespucci si trova il deposito di idrocarburi gestito dalla Meridionale Petroli S.r.l., la cui presenza determinerebbe «un rischio di incidente involgente anche le aree esterne allo stabilimento, vale a dire la spiaggia e l’area portuale».
Proprio in correlazione a tale rischio, il Comune di Vibo Valentia ha integrato l’articolo 27 del Regolamento Edilizio Urbanistico, introducendo un comma con il quale è stato stabilito un vincolo sull’area demaniale di via Vespucci consistente nel divieto di svolgimento di attività di affollamento e ricettive.
Secondo il ricorrente Cascasi, quindi, tale previsione sarebbe in contrasto con gli obiettivi del Piano comunale di spiaggia e determinerebbe un danno per gli operatori presenti su tale tratto di fascia costiera, impedendo al pubblico l’uso della spiaggia e della strada.
Le ragioni dei giudici del Tar
Di diverso avviso, però, i giudici amministrativi, secondo i quali «l’azione di annullamento proposta da Francesco Cascasi e da La Rada S.r.l. è infondata». In ordine infatti alla valenza del Piano di Emergenza Esterno, lo stesso è stato approvato – con riferimento allo stabilimento di Meridionale Petroli s.r.l. – dal prefetto di Vibo in data8 febbraio 2018. La previsione impugnata «non vieta tout court – spiega il Tar – l’esercizio di attività economiche entro le linee di danno, né pone un vincolo di inedificabilità sull’area, ma si limita a prevedere il divieto di “attività configurabili a elevato affollamento o ricettività”.
L’esame degli artt. 21 e 22 d.lgs. n. 105 del 2015 «non lascia dubbi – rimarcano i giudici amministrativi –sul fatto che il Comune di Vibo Valentia fosse vincolato a recepire nel Piano strutturale comunale le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza Esterno», adottato dal prefetto d’intesa con la Regionee gli enti locali interessati. [Continua in basso]
L’art. 22, comma 9, stabilisce poi che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del Piano di emergenza esterna.
In sostanza, la modifica dell’art. 27 del Regolamento Edilizio e Urbanistico, censurato da parte del ricorrente Francesco Cascasi, per il Tar «non rappresenta una reale scelta di pianificazione, ma costituisce il vincolato recepimento nel Piano strutturale comunale delle prescrizioni contenute nel Piano di emergenza esterno». Tale considerazione disinnesca, ad avviso dei giudici amministrativi i principali motivi di ricorso.
Infine, «non assume alcun rilievo la questione della competenza a disciplinare sul piano urbanistico l’area demaniale in cui si trova lo stabilimento balneare di La Rada s.r.l. Infatti il Comune di Vibo – concludono i giudici amministrativi – non ha scelto di stabilire che “entro le linee di danno non sono possibili attività configurabili a elevato affollamento o ricettività”, ma si tratta piuttosto di una misura di sicurezza derivante direttamente il Piano di Ermergenza Esterno, che il Regolamento Edilizio Urbanistico si è limitato a riportare e recepire.
A resistere al ricorso dell’imprenditore Cascasi e de La Rada sono stati il Comune di Vibo Valentia con l’avvocato Maristella Paolì, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Vibo, assistite dall’Avvocatura dello Stato, mentre la Provincia di Vibo non si è costituita in giudizio. Francesco Cascasi e La Rada srl erano invece assistiti dagli avvocati Giuseppe Altieri, Giacomo Saccomanno e Alessio Colistra.
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