Impianti pubblicitari, il Tar dà ragione alle imprese
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato da Affitalia, Ige e Pubbliemme contro le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Vibo Valentia relativamente a 24 impianti per un totale di circa 50mila euro.
Nell’ultima udienza svoltasi ieri a Catanzaro, il Tar della Calabria ha accolto i ricorsi presentati da Egidio Garofano, Francesco Maduli e Domenico Maduli (legali rappresentanti rispettivamente della Affitalia, Ige Comunicazioni e Pubbliemme), contro le ingiunzioni di pagamento di sanzioni pecuniarie emesse dal dirigente comunale di Vibo Valentia, Filippo Nesci, per l’omessa rimozione degli impianti pubblicitari ordinata nel 2011. Sanzione che ammontava a 2mila euro per ciascun impianto pubblicitario su un totale di 24 impianti (9 di proprietà Ige, 11 Pubbliemme e 4 Affitalia).
Sempre nel 2011, lo stesso dirigente, insieme al collega Demetrio Beatino, aveva emesso ordinanze di demolizione di tutti gli impianti pubblicitari esistenti nel territorio comunale, poiché installati in assenza del permesso a costruire prescritto dalla normativa edilizia. Contro quelle ordinanze si erano opposti gli imprenditori Egidio Garofano e Francesco e Domenico Maduli (difesi dagli avvocati Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio) sostenendo tra l’altro che la materia delle installazioni pubblicitarie riceve una disciplina speciale e completa, che deroga alla normativa generale in materia edilizia.
Il Tar della Calabria, pur accogliendo il ricorso relativo agli impianti pubblicitari installati sopra le edicole, ha respinto gli altri ricorsi inerenti agli impianti pubblicitari installati lungo le strade. La questione è ancora aperta dinanzi al Consiglio di Stato, a cui si sono rivolti gli stessi imprenditori.
Ciononostante, nel 2015, l’attuale amministrazione comunale ha intrapreso l’attività di demolizione degli impianti pubblicitari e il competente dirigente Nesci ha emesso le ingiunzioni di pagamento; proprio quelle ordinanze che, con la sentenza emessa ieri, il Tar della Calabria ha annullato saltando la fase cautelare e decidendo direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata.
La motivazione adottata, in buona sostanza, conferma la tesi sostenuta dai difensori di Affitalia, Ige e Pubbliemme e, cioè, che l’installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad una disciplina speciale (quella contenuta nel codice della strada) e che perciò non si applica il testo unico sull’edilizia. Tanto lascerebbe presupporre un esito positivo degli appelli.