‘Ndrangheta: processo “Costa pulita”, respinta la ricusazione del boss Pantaleone Mancuso
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di confermare i giudici del Tribunale di Vibo nella trattazione del dibattimento
Inammissibile il ricorso del boss Pantaleone Mancuso, 57 anni, alias “Scarpuni”, avverso l’ordinanza con la quale il 18 ottobre scorso la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta dal boss di Limbadi e Nicotera Marina nei confronti di Lucia Monaco, Giovanna Taricco e Maria Pia Sordetti, giudici del Tribunale di Vibo Valentia facenti parte del collegio giudicante incaricato della trattazione del processo, convenzionalmente denominato “Costa Pulita”, in cui è imputato Pantaleone Mancuso. L’istanza era stata presentata sul presupposto dell’esistenza di precedenti pronunce emesse dai medesimi giudici nei confronti di Mancuso (in altro processo denominato “Black money”, che aveva statuito su un capo d’imputazione riprodotto nel successivo processo), oltre che dell’utilizzazione in entrambi i processi di alcune intercettazioni. Dopo aver premesso che gli stessi giudici avevano autonomamente formulato istanza di astensione (per avere il giudice Lucia Monaco provveduto sulla convalida di un decreto di fermo emesso nell’ambito del procedimento “Black money” e per avere i giudici Taricco e Sordetti composto il Collegio che ha assolto Mancuso dall’imputazione di associazione mafiosa), e dopo che l’istanza è stata rigettata dal presidente del Tribunale che non aveva rilevato la sussistenza di situazioni di incompatibilità, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva messo in rilievo che il solo dato dell’utilizzazione di una prova comune ad entrambi i processi, senza alcuna valutazione da parte dei giudici sulla responsabilità dell’imputato, non costituiva motivo fondante un’ipotesi di obbligatoria astensione. Quanto all’ipotizzata esistenza di un medesimo capo d’imputazione già valutato nel processo “Black money”, la Corte d’Appello aveva rilevato che dagli atti era emerso che il capo d’imputazione in questione (capo n. 36 del processo “Costa Pulita”) aveva formato oggetto di stralcio, sicché era venuta meno già in fatto la possibilità di interferenza dei precedenti giudizi espressi nell’ambito del processo che si assumeva pregiudicato.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile poichè lo stesso “mette immediatamente in evidenza come tutti i rilievi mossi al provvedimento impugnato siano assolutamente inconferenti, attesa la palese diversità sia del magistrato per cui si formulava l’istanza di ricusazione (il giudice Vincenza Papagno), sia per l’oggetto delle argomentazioni, affatto diverse da quelle operate dalla Corte d’Appello in relazione al contenuto dell’istanza presentata. Per altro verso, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile poiché “in materia di ricusazione, il ricorso per cassazione deve specificamente indicare, a pena di inammissibilità, le affermazioni contenute nella sentenza emessa all’esito del processo che si assumano avere avuto carattere pregiudicante”. LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: nuovo processo per l’armiere del boss Pantaleone Mancuso
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