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Crisi istituzionale, Mattarella garante della Costituzione o traditore della Patria?

Poteva il Capo dello Stato rifiutare la nomina di un ministro proposto dalla maggioranza politico-parlamentare? Può profilarsi un’ipotesi di Attentato all’ordinamento democratico? Ecco il parere del giurista

Crisi istituzionale, Mattarella garante della Costituzione o traditore della Patria?

L’ultimo lascito delle consultazioni del 4 marzo è stato il lacerante conflitto deflagrato tra il presidente della Repubblica da una parte e l’asse politico M5S-Lega dall’altra. Materia del contendere, l’esercizio del potere di veto, da parte del Capo dello Stato, verso la nomina del ministro dell’Economia, reputato dalla parte politica non rinunciabile, né contendibile. Il seguito è cronaca: il presidente del Consiglio designato rimette il mandato, l’asse Lega-M5S  insorge e chiede elezioni immediate, il presidente della Repubblica dà avvio ad un ennesimo Governo tecnico, privo della fiducia delle Camere. Sullo sfondo, l’annuncio di un’iniziativa di grave impatto istituzionale, la messa in stato d’accusa del Capo dello Stato per Alto Tradimento ed Attentato alla Costituzione, ai sensi dell’art. 90 della Carta

Due le domande: poteva il Capo dello Stato rifiutare la nomina di un ministro proposto dalla maggioranza politico-parlamentare?; Può, alle condizioni date, profilarsi un’ipotesi di Attentato alla Costituzione ed Alto Tradimento

Occorre partire dalla natura degli atti del presidente della Repubblica e dei poteri che vi sono impressi. In linea generale, gli atti del presidente rispondono a tre tipologie: a) atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi o parlamentari; b) atti formalmente e sostanzialmente presidenziali; c) atti formalmente presidenziali e sostanzialmente condivisi con altri organi. Tra i primi si annoverano  il decreto di fissazione del referendum abrogativo, che suppone una decisione del Consiglio dei Ministri; tra i secondi, gli atti di nomina dei giudici costituzionali, dei membri del Csm, dei senatori a vita e dello stesso presidente del Consiglio; tra i terzi, lo scioglimento delle Camere, decretato sentiti i presidenti delle stesse. 

L’art. 92 della Costituzione dispone che il presidente della Repubblica nomina direttamente il presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri. Trattasi, dunque, di un atto complesso, formalmente presidenziale, ma sostanzialmente condiviso, che bisogna: a) di una proposta  del presidente del Consiglio; b) di un’intesa, anticipatoria della nomina, con il Capo dello Stato. Dunque, il presidente della Repubblica non svolge una funzione di mera ratifica, ma ha titolo, modo e dovere di verificare, anche con lo strumento del rifiuto, la sostenibilità della proposta. Si pensi ad impedimenti di carattere formale (ad es. interdizione da pubblici uffici), o  sostanziali (ad es. notoria contrarietà ai doveri di lealtà e fedeltà nei confronti dello Stato) e persino di opportunità (ad es., assoluzione da reati gravissimi per insufficienza di prove). 

Ovviamente, tale potere va esercitato con prudenza e saggezza, sulla base di un galateo costituzionale improntato a rigore ma anche a condivisione, sobrietà e rispetto. Sorge però un’ulteriore domanda: in ipotesi di conflitto, deve valere la proposta del presidente del Consiglio, o il dubbio del presidente della Repubblica? Ebbene, i due atti rispondono a logiche diverse, ancorché convergenti. Quella del presidente del Consiglio è più propriamente politica, in quanto orientata ad inverare l’indirizzo di Governo. Quella del Capo dello Stato è più strettamente istituzionale, in quanto finalizzata a garantire la continuità dei valori costituzionali e l’idoneità della nomina a secondarli. La prassi costituzionale, conscia di tale non innocua diversità di scopi, ha riparato, ricorrendo al criterio della reciproca e silenziata cessione  di quote volitive. Ciò è accaduto in non pochi precedenti (si ricorda, da ultimo, il veto di Napolitano versa la nomina del dott. Gratteri a ministro della Giustizia), in cui lo scontro istituzionale si è risolto con il cambio della proposta ovvero, v’è da credere, con il ritiro delle riserve da parte del Capo dello Stato. Quando ciò non accade, come nel caso, le conseguenze non attengono al tradimento della Nazione, come da taluno paventato, ma alla necessità di attivare i rimedi apprestati dall’ordinamento costituzionale, tra cui il riavvio delle procedure di formazione del Governo, o il ritorno alle urne.  

Fugato il dubbio di incostituzionalità dell’operato di Mattarella, rimane da valutarne la fondatezza. Personalmente credo abbia profondamente errato. Ed invero, se l’intento – come proclamato – era di tutelare il risparmio degli italiani, sarebbe stato utile fugare il narrato di ingovernabilità che accompagna le ultime vicende del Paese e favorire la nascita di un governo politico, munito di recentissimo consenso elettorale e di segni programmatici affatto ostili ai principi costituzionali. Al contrario, la scelta di officiare, con l’incarico a Cottarelli, un governo privo di fiducia parlamentare, dunque debole e delegittimato, è sembrato scuotere le spinte speculative e generare, piuttosto che redimere, gli effetti sui risparmi che, nelle intenzioni, si volevano scongiurare. Un errore di lettura, dunque, che, pur profilato con motivazione aderente al dettato costituzionale, è sembrato viziato da un metodo politico, estraneo alle prerogative del presidente

Ad oggi la partita è aperta. Vi è, dunque, spazio per le necessarie ed urgenti riflessioni istituzionali, alle quali tutti gli attori dovranno concorrere, nessuno escluso. Mattarella è uomo saggio e prudente. Saprà trovare, non esondando dal ruolo di arbitro severo e terzo, la giusta strada per restituire serenità ed equilibrio al Paese

*Avvocato e scrittore, esperto di Diritto amministrativo

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