lunedì,Marzo 3 2025

Regolare la lottizzazione a Vibo Marina in località Sant’Andrea, il Tar respinge il ricorso

I giudici amministrativi accolgono l’eccezione dei controinteressati e dichiarano il difetto di interesse del ricorrente – condannato a pagare le spese legali – ad agire contro il Comune, la Provincia e la Soprintendenza

Regolare la lottizzazione a Vibo Marina in località Sant’Andrea, il Tar respinge il ricorso
La zona della lottizzazione vista dall'alto

Restano perfettamente valide le deliberazioni con le quali nel 2014 e nel 2020 il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha approvato il Piano strutturale comunale – messe in parte in discussione (adozione dell’art. 51 co.4 del R.U.) da un ricorso alla giustizia amministrativa – ed anche i decreti della Regione Calabria inerenti la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) del Psc di Vibo. È quanto deciso dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avvocato Alessandro Caruso Frezza per difetto di interesse ad agire contro il Comune di Vibo (in persone del sindaco e difeso dall’avvocato Maristella Paolì), la Provincia (non costituita in giudizio) e la Soprintendenza Archeologica (difesa dall’Avvocatura dello Stato).

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata dichiarata dai giudici amministrativa in accoglimento di un’eccezione per difetto di interesse proposta dall’avvocato Domenico Colaci che rappresentava e difendeva i controinteressati Antonio Cento e Domenico Cento i qualiil 30 marzo 2017 avevano ottenuto dal Comune di Vibo parere favorevole su un progetto edilizio per la realizzazione di un fabbricato (Lottizzazione Vinci Mauritia) in località Sant’Andrea di Vibo Marina.

L’avvocato Alessandro Caruso Frezza, in qualità di proprietario di un immobile nella stessa località, aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del permesso di costruire e dei provvedimenti presupposti (autorizzazione paesaggistica ed ambientale rilasciata dalla Provincia di Vibo il 26 novembre 2016, parere favorevole della Soprintendenza del 26 settembre 2016), funzionali alla costruzione di un edificio posizionato a circa 80 metri lineari dalla villa di cui egli è comproprietario. Il ricorso, affidato a otto motivi, è stato quindi oggetto di atto di opposizione da parte dei controinteressati (Antonio e Domenico Cento, difesi dall’avvocato Domenico Colaci) ed è stato dunque iscritto al ruolo del Tar di Catanzaro.

L’inammissibilità delle doglianze del ricorrente

Il Municipio di Vibo Valentia

I controinteressati Cento hanno quindi chiesto al Tar di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire, per difetto di interesse nonché per superamento dei limiti dimensionali, oltreché la sua irricevibilità. Hanno inoltre argomentato in punto di infondatezza. Il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse proposta dai controinteressati, “con consequenziale assorbimento, oltreché delle questioni di merito, anche della eccezione di irricevibilità del ricorso”. In particolare, ad avviso del Tar, nel caso di specie risulta “notevole la distanza che esiste tra il costruendo edificio e la villa” di Alessandro Caruso Frezza, tale da “escludere la inspectio, intesa come la possibilità di guardare nel fondo del vicino senza l’utilizzo di strumenti artificiali”. Per i giudici amministrativi non sono stati poi allegati “elementi sufficienti a ritenere che la villa di cui è comproprietario il ricorrente, della quale comunque è ignoto il valore attuale, subirebbe un decremento di valore per la presenza, nella medesima zona, di edifici asseritamente fuori scala”.

Il Tar sottolinea anzi sul punto che “l’espansione urbana è astrattamente suscettibile di portare a un aumento del valore degli edifici circostanti, anche per il conseguente sviluppo delle aree urbane e la realizzazione di strutture e servizi aggiuntivi”. A tal proposito i giudici amministrativi richiamano in sentenza l’avvenuto pagamento, da parte dei controinteressati, degli oneri di urbanizzazione collegati al rilascio del permesso a costruire. Infine i giudici del Tar sottolineano in sentenza che il ricorrente non ha “allegato alcun elemento che possa far ritenere che i lavori in corso possano comportare un peggioramento delle condizioni di sicurezza dell’area”. Per tali motivi, il ricorso è stato dichiarato “inammissibile per difetto di interesse a ricorrere” e il ricorrente, Alessandro Caruso Frezza, è stato condannato a pagare le spese di lite liquidate in seimila euro (di cui duemila a testa in favore del Comune di Vibo, della Soprintendenza Archeologica, di Domenico Cento e Antonio Cento), oltre a oneri e spese.

LEGGI ANCHE: Abusivismo a Vibo in contrada Buffetta: prescrizione per tutti gli imputati

top