Capo Vaticano e accesso a Grotticelle: il Tar conferma le ordinanze di demolizione per i titolari di un villaggio
Per i giudici amministrativi ci si trova dinanzi ad opere abusive su una strada pubblica che conduce ad un parcheggio, ad un’area verde del Comune di Ricadi e, quindi, ad una delle più conosciute spiagge dell’intera Calabria dove da anni è in parte impossibile accedere
Ci pensa la giustizia amministrativa a mettere alcuni punti fermi rispetto ad una vicenda che si trascina da anni ed impedisce di fatto a residenti e turisti il libero accesso (almeno per uno degli ingressi) ad una delle principali spiagge di Capo Vaticano – quella di Grotticelle –, località turistica del comune di Ricadi e tra le più note in Calabria. La seconda sezione del Tar di Catanzaro ha infatti rigettato dichiarandoli inammissibili e infondati i ricorsi presentati da Giuseppe Sainato e Francesca Corrarello, il primo legale rappresentante pro tempore della Daisy srl, che gestisce il villaggio Eden, in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato nel 2007 con la Corrarello, proprietaria del villaggio. I due ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza di sgombero con la quale il Comune di Ricadi ha disposto il rilascio delle aree pubbliche occupate dalle strutture del villaggio Eden e la demolizione di un muro divisorio ritenuto abusivo. In particolare, i due ricorrenti avevano chiesto al Tar l’annullamento dell’ordinanza di rilascio immobile e demolizione di opere abusive adottata dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ricadi il 24 maggio 2023 ed anche l’ordinanza del 5 luglio 2013 del Comune di Ricadi avente ad oggetto l’acquisizione di bene interessato ai lavori di costruzione della strada diretta al parcheggio pubblico e ad un’area verde in località Grotticelle. Con tale ultima ordinanza l’ente ha ordinato di acquisire al patrimonio del Comunedi Ricadi alcuni beni immobili. Da ricordare poi che con le due ordinanze del 2013 (numeri 41 e 53), il Comune di Ricadi ha disposto l’acquisizione “sanante” di alcuni terreni di proprietà all’epoca della Capo Vaticano srl. Contro queste ordinanze, Francesca Corrarello aveva già proposto ricorso davanti al Tar, che con sentenza n. 1765/2019 ha però dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso con cui la ricorrente aveva denunciato l’illegittimità dei provvedimenti. Con tale sentenza il Tar aveva stabilito che Francesca Corrarello “non essendo proprietaria dei suoli interessati dalla vicenda acquisitiva, né comunque titolare di un diritto reale sugli stessi suoli, non è direttamente incisa dall’esercizio del potere ablatorio, sicché non ha titolo alcuno per lamentare violazioni normative”. Il Tarricorda infatti che il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 2017 – confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel 2021 e, infine, divenuta res iudicata a seguito dell’ordinanza n. 19616/2022 della Corte di Cassazione – ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione formulata dalla Corrarello.
L’acquisizione delle aree al patrimonio comunale
I giudici amministrativi spiegano quindi in sentenza che le aree oggetto dell’ordinanza di rilascio e demolizione sono state acquisite, con le ordinanze n. 41/2013 e n. 53/2013, al patrimonio dell’ente locale, ossia al patrimonio indisponibile del Comune di Ricadi e sono destinate alla costruzione della strada per raggiungere il parcheggio e l’area verde di località Grotticelle, il cui progetto è stato approvato con delibera numero 60 del 2 maggio 1985 del Comune di Ricadi. “Tali provvedimenti sono divenuti oramai inoppugnabili, a seguito delle sentenze n. 2264/2021 del 10 dicembre 2021 e n. 2264/2021 del 10 dicembre 2021 pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale, che ha dichiarato inammissibili i relativi ricorsi, per mancanza di legittimazione attiva della ricorrente”. I giudici amministrativi sottolineano poi che “appare indubbio” nel caso di specie che il Comune di Ricadi, con l’impugnata ordinanza di rilascio e demolizione, abbia inteso esercitare i poteri amministrativi di autotutela, contenendo il provvedimento l’esplicito avvertimento che, nel caso di inadempimento, si sarebbe proceduto allo sgombero coattivo con l’assistenza della forza pubblica. Francesca Corrarello è quindi per il Tar la reale destinataria dell’ordinanza impugnata, essendo “l’incontestata proprietaria del villaggio Eden – rimarca il Tar – le cui strutture hanno abusivamente occupato l’area pubblica. “Né tale posizione è suscettibile di venire meno per la cessione a terzi della gestione del villaggio, mediante un contratto di cessione di ramo d’azienda (che peraltro non risulta ulteriormente prorogato dopo il primo automatico rinnovo), e dunque mediante un atto privatistico, al quale l’autorità amministrativa è estranea”. Per i giudici amministrativi, “in definitiva la parte ricorrente, in quanto proprietaria, non può dirsi estranea alla vicenda ed è, quindi, tenuta a ripristinare la legalità violata, proprio in ragione del rapporto dominicale che la lega al villaggio mediante il quale è stata compiuta l’occupazione illegittima”. Anche per quanto riguarda la demolizione del muro, “essendo l’opera realizzata su suolo pubblico”, per il Tar tale opera “non può essere mantenuta oltre e che il ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto dovuto”. Da qui il rigetto dei ricorsi poiché in parte infondati e in parte dichiarati inammissibili. Francesca Corrarello e Giuseppe Sainato erano assistiti dagli avvocati Rosa Maria Laria e Francesco Cardone, mentre il Comune di Ricadi era difeso dall’avvocato Domenico Colaci. Resta ora da capire in che tempi ed in che modi il Comune di Ricadi procederà a dare esecuzione alle due sentenze del Tar restituendo a residenti e turisti la possibilità di poter accedere al pubblico parcheggio ed alla pubblica spiaggia di Grotticelle anche dalla strada del villaggio Eden. Ricordiamo che in passato a Capo Vaticano (demolizione di alcuni manufatti abusivi sulla spiaggia di Grotticelle e demolizione nel 2016 del chiosco “Tempio di Nettuno” al belvedere) si sono mosse le forze dell’ordine sollecitate dalla Prefettura e dalla Procura.
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