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Discarica di Sant’Onofrio: anche il Consiglio di Stato stoppa l’impianto privato da 400mila metri cubi

I giudici amministrativi di secondo grado confermano la decisione del Tar e respingono il ricorso della Ecosistem. Corretta la valutazione della Regione Calabria che aveva rilevato vincoli ostativi alla realizzazione dell’opera

Discarica di Sant’Onofrio: anche il Consiglio di Stato stoppa l’impianto privato da 400mila metri cubi
Località Palombara a Sant'Onofrio

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società Ecosistem srl che aveva chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale con il quale il 2 febbraio dello scorso anno la Regione Calabria ha dichiarato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza finalizzata alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel comune di Sant’Onofrio in località Palombara.
La società Ecosistem aveva presentato domanda nel 2020 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
La Regione Calabria aveva così avviato il procedimento di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione progettuale trasmessa, sollecitando a tal fine tutti gli enti coinvolti.

La Struttura tecnica di valutazione (Stv), nella seduta del 12 novembre 2020, ha così formulato un parere di improcedibilità dell’istanza per la presenza, sull’area di progetto, di vincoli inibitori nonché per l’applicazione di fattori escludenti di localizzazione. [Continua in basso]

Il Dipartimento regionale ha quindi trasmesso alla società Ecosistem srl la comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la società, con nota del 3 dicembre 2020, ha trasmesso le proprie osservazioni a confutazione della valutazione di improcedibilità e ha chiesto la prosecuzione dell’iter autorizzativo avviato, allegando le integrazioni.
La Stv ha proceduto alla rivalutazione del progetto tenendo conto delle controdeduzioni trasmesse dalla società e nella seduta del 27 gennaio 2021 ha confermato la valutazione dell’improcedibilità dell’istanza.

Il Tar nel gennaio scorso ha poi respinto il ricorso della Ecosistem spiegando in sentenza che il “piano regionale dei rifiuti contiene una norma restrittiva prevalente per specialità che preclude senza derogabilità impianti di discarica privata in zone con aree boschive. Anche il Consiglio di Stato, al quale ha fatto ricorso la Ecosistem contro la Regione Calabria, ha ora ribadito che «affermare il contrario, ovvero ritenere che il Prgnr, in quanto orientato a prevedere la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, possa disinteressarsi dell’uso del territorio appare illogico, in quanto tali impianti necessariamente vi impattano, incidendo sul relativo uso e sulla sua razionale utilizzazione». Ciò è «confermato dall’art. 117, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui l’attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell’ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento». [Continua in basso]

Inoltre nel caso delle discariche si richiede – ribadisce il Consiglio di Stato – un’ attenta valutazione del progetto e della sua localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio, che sconta un giudizio di compatibilità con l’interesse pubblico coinvolto (regolato dall’autorizzazione). In altri termini, perché l’opera acquisti definitivamente i caratteri della pubblica utilità (necessaria anche per le successive, eventuali attività ablatorie), occorre «un previo giudizio di compatibilità che implica una coerente comparazione dei diversi interessi coinvolti». Così stando le cose, la pianificazione regionale (quanto alla gestione dei rifiuti) risponde «a un’esigenza di equilibrato sviluppo territoriale; l’imposizione di specifici “vincoli inibitori” assolve, coerentemente a tale esigenza, all’indeclinabile bisogno di impedire l’utilizzo di aree potenzialmente non idonee». Anche per il Consiglio di Stato, dunque, alla luce della normativa in materia, il progetto di discarica presentato dalla Ecosistem srl risulta «incompatibile con le previsioni della pianificazione territoriale» e da qui il rigetto del ricorso della società.

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