Tangenziale Est di Vibo, dure condanne dalla Corte dei Conti centrale
In appello respinti i ricorsi dei dipendenti della Provincia Francesco Giuseppe Teti e Leoluca Greco ritenuti responsabili di un ingentissimo danno erariale per un’opera inadeguata, fallimentare e inutilizzabile
Sentenza della Corte dei Conti centrale (con sede a Roma) per la vicenda della Tangenziale Est di Vibo Valentia. Nel secondo grado di giudizio i giudici contabili hanno confermato in pieno il verdetto della sezione regionale della Corte dei Conti della Calabria condannando quindi per danno erariale Francesco Giuseppe Teti – dipendente della Provincia di Vibo, tecnico incaricato della realizzazione dei progetti della Tangenziale e responsabile del procedimento – e Leoluca Greco, dipendente della Provincia ed assistente di cantiere, nonché direttore dei lavori per la messa in sicurezza della collina sovrastante la strada e soggetto che ha certificato l’ultimazione delle opere. In particolare Giuseppe Francesco Teti è stato condannato al pagamento della somma di 2.820.575,60 euro, mentre Leoluca Greco è stato condannato a pagare la somma di 315mila euro a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Provincia di Vibo Valentia, oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat, dalla data dell’indebito esborso sino alla pubblicazione della sentenza. Respinti quindi gli appelli di Giuseppe Francesco Teti (assistito dall’avvocato Giuseppe Di Renzo), e di Leoluca Greco (assistito dall’avvocato Giovanni Lacaria). [Continua]
Il danno totale ipotizzato dalla Procura contabile calabrese ammontava a 7,5 milioni di euro. Secondo i giudici contabili, “con riferimento al primo e al secondo appalto, un’incidenza causale di rilievo è imputabile all’ing. Rosario Ruffa di Sant’Onofrio, che però è deceduto”.
Questi, infatti, oltre ad essere stato all’epoca dei fatti il responsabile dell’Ufficio viabilità ed il coordinatore progettista con riferimento al primo appalto della Tangenziale Est, “ha redatto la perizia di variante del 2002 ma ha anche svolto la carica di direttore dei lavori durante l’esecuzione degli stessi ed ha nominato la commissione di collaudo, predisponendo tutti i Sal e certificando l’ultimazione dei lavori”. La Corte dei Conti non ha quindi ritenuto di poter attribuire alcuna responsabilità ai tecnici del progetto originario, poiché la variante intervenuta nel 2002 ha modificato in maniera irreversibile il tracciato stradale previsto inizialmente precludendo ai giudici di valutare l’inidoneità ab origine di una progettazione che, di fatto, non è stata realizzata.
La posizione di Teti. Sulla sussistenza della responsabilità dell’appellante Giuseppe Francesco Teti, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza della Tangenziale Est relativi al secondo appalto, per i giudici lo stesso “ha perseverato nel tenere condotte commissive e omissive che sono state concausa del mancato completamento e messa in sicurezza dell’opera e, quindi, della sua definitiva inutilizzabilità e del correlato spreco di denaro pubblico. Il Collegio ritiene che, per tutte le considerazioni riguardo al ruolo determinante svolto dal Rup nel causare il depauperamento dell’Amministrazione provinciale, la quantificazione della quota di danno imputata all’ing. Teti per il secondo appalto dal giudice di primo grado sia congrua e meritevole di essere confermata. Infine, ritiene il Collegio che sia da escludere l’applicazione del potere riduttivo poiché si è in presenza di una condotta dolosa o prevalentemente dolosa, attesa l’evidente piena consapevolezza dell’antigiuridicità della propria condotta da parte dell’appellante al fine di occultare all’Amministrazione provinciale il mancato completamento dell’opera. L’ingegnere Teti – si legge in sentenza – si è reso artefice di palesi condotte e omissioni contra legem e non ha mai rispettato il principio di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, sempre agendo nell’ottica di favorire la ditta appaltatrice e mai con lo spirito di conseguire il risultato per il quale i finanziamenti erano stati erogati”.
La posizione di Greco. Il secondo appalto (messa in sicurezza della Tangenziale Est) è stato aggiudicato il 20 dicembre 2007 e concluso con regolare certificato di ultimazione lavori a firma del geom. Leoluca Greco, nella sua qualità di direttore dei lavori, in data 2 aprile 2009. Scrive la Corte dei Conti in sentenza: “Dai sopralluoghi della Guardia di Finanza risultava che l’unica opera realizzata è stata il posizionamento di una rete metallica allo svincolo di Stefanaconi e la costruzione saltuaria di alcuni muri a secco. La rete metallica, peraltro, all’atto del sopralluogo, secondo gli inquirenti si presentava, a causa delle frane, del tutto sventrata in alcuni punti, mentre in altri appariva piena di detriti caduti giù dalla scarpata a seguito delle piogge. I muri a secco, invece, in alcune parti erano totalmente sommersi da frane e detriti che li rendevano assolutamente inservibili allo scopo per cui erano stati costruiti.
Il terzo appalto (posizionamento segnaletica orizzontale e verticale presso gli svincoli di Sant’Onofrio e di Stefanaconi) è stato affidato l’1 dicembre 2006 con atto di cottimo e ultimato in data 7 febbraio 2007, come certificato dal geom. Leoluca Greco, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori e di progettista”. Da qui la responsabilità contabile per Leoluca Greco a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti della Provincia quantificato in 315mila euro in quanto “redigeva una variante in cui riduceva ulteriormente le opere di sostegno per la messa in sicurezza della tangenziale, e quale direttore dei lavori non comunicava al committente le difformità esecutive rispetto al progetto e, addirittura, firmava il certificato di ultimazione dei lavori, nonostante questi fossero tutt’altro che conclusi.
Per cui, il geom. Greco, nella qualità di “responsabile del progetto” e di “Direttore dei lavori” si rendeva “responsabile di condotte e omissioni – scrive la Corte dei Conti in sentenza – gravemente irregolari e illecite, non solo per i vizi e le carenze strutturali del progetto in relazione alle caratteristiche dell’opera, ma soprattutto per la negligente vigilanza nella fase dell’esecuzione dei lavori, per la redazione della variante che faceva aumentare i costi di un’opera chiaramente inutilizzabile, così definitivamente rendendo irrealizzabile la consegna di un’arteria stradale funzionale alle esigenze della circolazione provinciale”.