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Vibonese Calcio: ecco il perché della decisione e la norma violata

Il parere dell’avvocato Giuseppe Esposito, esperto di diritto sportivo, sul verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport

Vibonese Calcio: ecco il perché della decisione e la norma violata

Aveva già anticipato il 14 settembre scorso, a margine dell’intervento al Tg di La C, ciò che ieri si è puntualmente verificato, con il Collegio di Garanzia dello Sport che ha annullato la decisione della Corte Federale d’Appello della Figc di riammettere la Vibonese Calcio in serie C e per l’effetto rinviato al Tribunale Federale Nazionale di primo grado. Aspetti tecnici ora meglio spiegati dall’avvocato Giuseppe Esposito, tifoso della Vibonese Calcio sin dalla prima ora, ma soprattutto apprezzato esperto di diritto sportivo. L’avvocato ci tiene innanzitutto a ribadire che “sebbene autorevoli voci parlino di non decisione, il Collegio di Garanzia dello Sport una decisione l’ha invece presa. Eccome se l’ha presa – sottolinea il legale – ed ecco quel che, addentrandomi nella tecnicità delle normative sportive, a mio parere può essere successo nelle stanze del Collegio di Garanzia del Coni. Tanti temevano una decisione “politica”, per ragioni di opportunità da parte di enti che sono soggetti di diritto privato, sebbene esercitino anche poteri di rilevanza pubblicistica.  Avevo ipotizzato l’appoggio della Procura Generale dello Sport, unica legittimata, oltre al Messina, a presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ex art. 54.2 Codice di Giustizia Sportiva Coni, e difatti si è schierata con la Vibonese, cosa che rappresenta davvero un unicum per gli addetti al settore”.

L’avvocato Esposito spiega quindi che nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, e non quindi nel Codice di Giustizia Sportiva del Coni, sarebbe da ricercare quel vizio formale rilevato dal Collegio di Garanzia. “La Corte Federale d’Appello della Figc aveva infatti già deciso nel merito – ricorda Giuseppe Esposito – e il Collegio di Garanzia dello Sport è una sorta di Cassazione dinanzi al quale il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. “Quale, dunque, la norma di diritto violata, così da far regredire il procedimento al Tribunale Federale Nazionale, ossia addirittura al primo grado di giudizio? Potrebbe esserci stata la violazione dell’art. 37.4 (ultimo capoverso) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC?, sottolinea l’avvocato Esposito.

Tale norma recita testualmente: La Corte federale di appello se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito” . Tale norma, che ha l’evidente finalità di assicurare il doppio grado di merito nell’ ambito della giustizia sportiva,  può essere stata – spiega l’avv. Esposito ­– la causa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. La domanda più inquietante che mi ponevo prima dell’intervista su tale eventuale vizio formale era quindi la seguente: ma è possibile che la Corte di Appello Federale – ossia chi, ritenendo insussistente l’inammissibilità dichiarata in primo grado, avrebbe dovuto rinviare gli atti al TFN per decidere nel merito – non conoscesse l’esistenza di questa norma?”

Un interrogativo non da poco, quello posto dall’avvocato Giuseppe Esposito, atteso anche che “gli altri contro-interessati”, in questo caso, sono tutti gli appassionati di calcio e della Vibonese, in quanto tali controversie non riguardano solo le parti in causa. 

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