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Fallimento del 501 Hotel: la Cassazione respinge il ricorso dei Mancini

Corretto per i giudici l’operato del Tribunale di Vibo e della Corte d’Appello di Catanzaro. La società della famiglia Mancini “incapace di adempiere alle proprie obbligazioni”

Fallimento del 501 Hotel: la Cassazione respinge il ricorso dei Mancini

Rigettati dalla Cassazione, poiché ritenuti “inammissibili”, tutti i reclami avverso la sentenza di fallimento pronunciata dalla Corte d’Appello il 22 luglio 2013 nei confronti della “501 Hotel S.p.a.”. Tale verdetto dei giudici d’appello era a sua volta confermativo della sentenza con la quale il 12 novembre 2012 il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato il fallimento della società della famiglia Mancini. A proporre ricorso in Cassazione era stata quindi la “501 Hotel S.p.a.” in persone dell’amministratore unico pro tempore Saverio Mancini, assistito dagli avvocati Agostino Caridà, Alessio Colista e Vincenzo Trungadi.                                                             La decisione della Cassazione ed i debiti. Per i giudici della Suprema Corte restano confermati i rilievi della Corte d’Appello di Catanzaro che nei confronti della società della famiglia Mancini – che ha fondato la struttura turistica ed alberghiera – ha scritto a chiare lettere di un “forte indebitamento, della totale immobilizzazione dell’attivo e della conseguente incapacità strutturale di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, non solo attualmente, ma anche per il futuro”. Del tutto “ininfluente poi la diminuzione dell’esposizione debitoria complessiva, a fronte dell’elevato valore dell’indebitamento e l’esistenza di un ingente patrimonio immobiliare, la cui prospettata liquidazione costituiva un’ulteriore conferma dello stato di illiquidità della società”. I giudici hanno inoltre rilevato che “l’affitto di uno dei rami d’azienda non aveva generato entrate significative, che due tentativi di transazione con i creditori avevano avuto esito negativo, e che i giudizi promossi per il riconoscimento di crediti non erano sufficienti a riequilibrare la situazione finanziaria della società”. I motivi del ricorso sono stati ritenuti “infondati” in tutte le loro articolazioni.                                                                    Le questioni di diritto. Per la Cassazione il difetto di delega del giudice che ha sottoscritto il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione ed ha proceduto all’istruttoria prefallimentare, ed anche la mancanza di un espresso provvedimento del Collegio o del presidente non è di per sé sufficiente a comportare l’invalidità degli atti compiuti. Inoltre la notificazione tramite polizia giudiziaria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, avvenuta in assenza di un provvedimento presidenziale, non è inesistente, ma nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicchè il vizio resta sanato ove la stessa sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando, come nella specie, il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito dinanzi al Tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento. Lo stato di impotenza finanziaria della società dei Mancini. La Suprema Corte non manca così di sottolineare che la stessa società della famiglia Mancini non ha negato di versare in una situazione di dissesto, ma si era limitata a prospettarne il carattere transitorio e ad imputarla a cause estranee all’attuale gestione. La sentenza dei giudici d’appello ha quindi per la Cassazione correttamente evidenziato le difficoltà della società “501 Hotel S.p.a.” di “pervenire al riequilibrio dell’impresa e di assicurarne la permanenza sul mercato attraverso la vendita del pur consistente patrimonio immobiliare e l’avvio di un’azione di recupero dei crediti, oncludendo pertanto per la sussistenza di un irreversibile stato d’impotenza economico-finanziaria. Nel contestare tale valutazione, secondo la Cassazione i ricorrenti “non sono stati in grado di indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito”. Per tali motivi il ricorso è stato respinto e la “501 Hotel S.p.a.” è stata anche condannata nei confronti della controricorrente “Fallimento del 501 Hotel” a pagare le spese di giudizio liquidate in 6mila euro, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli esborsi liquidati in 200 euro ed agli accessori di legge.                                                                                                La nuova asta. Il 501 hotel è stato di recente aggiudicato provvisoriamente all’asta alla società “F94” che fa capo a Francesco Trimboli, l’imprenditore di Reggio Calabria, ma originario di San Costantino di Briatico, intenzionato a rilanciare il complesso turistico-alberghiero  messo in vendita nel 2011. In precedenza il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato decaduta dall’aggiudicazione la società “Italiantrade srl” – costituita da imprenditori ed avvocati vibonesi – in quanto la stessa non aveva provveduto a versare il saldo del prezzo.    LEGGI ANCHE:   Asta a Vibo per il 501 hotel: respinto il ricorso della Italiantrade, ecco perchè

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