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Pizzo Calabro: stabilizzazione degli Lsu, il Cds respinge l’istanza cautelare

La controversia dovrà essere esaminata nel merito. Il ricorso presentato contro la Commissione di Stabilità Finanziaria degli Enti Locali

Pizzo Calabro: stabilizzazione degli Lsu, il Cds respinge l’istanza cautelare

E’ stata respinta dal Consiglio di Stato l’istanza cautelare di sospensiva presentata alcuni lavoratori socialmente utili di Pizzo che chiedevano una riforma della sentenza emessa dal Tar di Catanzaro concernente la decisione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, adottata in data 23 febbraio 2016, che ha negato l’approvazione della delibera della giunta comunale di Pizzo Calabro del 30 dicembre 2016, con cui si disponeva la stabilizzazione dei lavoratori. Per i giudici amministrativi di secondo grado, questo genere di controversia richiede di essere “esaminata in sede di merito e gli appellanti non ricevono, nelle more del giudizio, un pregiudizio grave ed irreparabile dalla sentenza appellata, in quanto, comunque, prestano servizio”.

Naturalmente vengono fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che, nelle more, la Commissione per la Stabilità ritenesse opportuno adottare a favore degli appellati.

La vicenda. La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali con la impugnata decisione n.20 del 23 febbraio 2016 ha stabilito di non esaminare la delibera della giunta comunale di Pizzo Calabro del 30 dicembre 2015 che aveva deciso di stabilizzare i lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti, previo annullamento della precedente delibera della giunta comunale datata 11 novembre 2015.

Per il Consiglio di Stato l’appello allo stato, presenta profili di fondatezza, in quanto in realtà la “giunta comunale di Pizzo aveva già adottato (nell’esercizio del suo potere di autotutela) la nuova delibera per adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale, per cui la Commissione non doveva assumere una determinazione retroattiva riferita alla precedente delibera della giunta comunale di settembre, ma doveva solo verificare che il Comune di Pizzo (nel rideterminarsi per adeguarsi al nuovo assetto normativo susseguente alla dichiarata illegittimità costituzionale della legge in questione) avesse rispettato i vincoli di equilibrio contabile, imposti agli enti locali dissestati.

Solo perché nelle more del giudizio non si presenta un pregiudizio grave ed irreparabile – in quanto i lavoratoti prestano comunque servizio – i giudici hanno respinto l’appello, rimandando poi all’esame nel merito ogni aspetto della controversia.

I ricorrenti. Antonella Averta, Nicoletta Averta, Maria Francesca Barbieri, Antonio Belvedere, Domenico Claudio Brundia, Roberto Carchedi, Antonella Curatolo, Mario Di Costanzo, Cinzia Svetlana Sophia Greco, Rosanna Marchese, Alba Maria Stella Poli, Francesco Maria Ruoppolo, Antonio Schiavone, Nazzareno Sposito, Antonello Rossi, Annunziata Vinci, Rosa Fracasso, Virgilio Asturi, Ermanna Cutrì, Antonio Messina, Sabina Salutato, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano De Benetti e Carlo Tardella.

Il ricorso è stato presentato contro il Ministero dell’Interno e la Commissione di Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, non costituiti in giudizio e nei confronti della Regione Calabria, della Prefettura di Vibo e del Comune di Pizzo, non costituiti in giudizio.  

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