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Revoca fondi a Vibo Sviluppo, nessun danno dal Mise

Il Tar respinge il ricorso della società, conferma l’indebita erogazione di oltre un milione e mezzo di euro e sottolinea l’ingiustificata moltiplicazione delle spese di gestione

Revoca fondi a Vibo Sviluppo, nessun danno dal Mise

Rigettato dalla prima sezione del Tar di Catanzaro il ricorso della società Vibo Sviluppo spa contro il Ministero per lo Sviluppo Economico finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dal Ministero e comunque per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad essere tenuta indenne per le spese sostenute e da sostenere per lo svolgimento dei compiti obbligatori esercitati in nome, per conto e nell’interesse del Ministero con la conseguente condanna del Ministero dello Sviluppo Economico al rimborso di tali spese.

Per i giudici amministrativi, indipendentemente dalla possibilità di inquadrare la condotta del Ministero intimato nei termini di una violazione dell’obbligo di diligenza e dei riconnessi doveri di protezione, nel caso di specie manca il danno ingiusto riconducibile alla condotta, giacché le maggiori spese sopportate da Vibo Sviluppo non sono riconducibili all’operato del Ministero dello Sviluppo Economico. [Continua dopo la pubblicità]

La vicenda. Con decreto del direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali presso il Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico datato 28 settembre 2011, è stata impegnata in favore di “Vibo Sviluppo spa”, a seguito della richiesta di rimodulazione delle risorse destinate al “Patto territoriale di Vibo Valentia”, la somma di 8.157.938,64 euro.

Con decreto emesso dal medesimo soggetto in data 5 dicembre 2011, tali somme sono state liquidate. Il destinatario della somma, cioè Vibo Sviluppo spa, soggetto responsabile del patto territoriale, avrebbe dovuto così utilizzare la somma: 1.631.587,73 euro per garantire il proprio funzionamento quale soggetto gestore; 6.526.350,91 euro per la realizzazione di una o più opere infrastrutturali.

Successivamente, il 27 ottobre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca del decreto di impegno di spesa, limitatamente alla somma di 1.631.587,73 euro, assegnata per garantire le spese di gestione.

Ciò in quanto non sarebbe stata dovuta, a seguito di rimodulazione degli interventi, alcuna ulteriore somma per le spese di gestione.

Tale provvedimento di revoca ha resistito sia dinanzi al Tar che al Consiglio di Stato avendo il Mise correttamente in autotutela disposto la revoca parziale del finanziamento concesso per ulteriori attività di “Vibo Sviluppo spa”, avendo rilevato che la società aveva già ottenuto, a valere sulle somme messe originariamente a disposizione, le risorse necessarie allo svolgimento della sua attività (per 644.016,59 euro) ed aveva anche già ottenuto l’incremento, nella misura massima del 25%, a seguito del prolungarsi delle attività del patto territoriale”.

Altro ricorso di Vibo Sviluppo spa aveva riguardato la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’importo di cui si tratta. Anche in questo caso l’impugnativa di Vibo Sviluppo era stata rigettata.

In tale pronuncia, confermando l’atto di riscossione esattoriale, il Tribunale amministrativo regionale ha affermato che “il carattere dovuto e vincolato del recupero disposto con la cartella esattoriale oggetto di gravame rende del tutto irrilevanti la buona fede e l’affidamento eventualmente nutriti dalla Vibo Sviluppo spa circa la spettanza delle somme in questione, potendo al più legittimare quest’ultima, sussistendone i presupposti, alla proposizione di eventuali future richieste risarcitorie”. 

Ed è proprio per ottenere il risarcimento dei pregiudizi che assume di aver ingiustamente subito che Vibo Sviluppo S.p.a. si è nuovamente rivolta al Tar.

La sentenza. Per i giudici amministrativi, però, come già rilevato dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 2017, pronunciata nella presente vicenda, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a trasferire a Vibo Sviluppo spa le somme necessarie per il proprio funzionamento e per garantire, conseguentemente, la regolare gestione del patto territoriale, nella misura determinata dalla normativa vigente.

L’erronea attribuzione di ulteriori fondi, seppure fosse stata idonea a ingenerare un legittimo affidamento sulla loro spettanza, non può aver avuto di per sé un effetto moltiplicatore delle spese di gestione, per far fronte alle quale erano già stati trasferiti i fondi, nella quantità prevista normativamente.

Infatti, Vibo Sviluppo spa quale società costituita per la gestione del patto territoriale di Vibo Valentia, e dunque preposta alla gestione di denaro pubblico, non è libera nelle decisioni di spesa e non poteva adoperare i fondi di cui disponeva se non negli stretti limiti di quanto necessario per svolgere il proprio compito, per l’assolvimento del quale erano già state rese disponibili le somme necessarie. Al contrario, l’utilizzazione dei maggiori fondi erroneamente trasferiti, per il Tar appare frutto di autonome determinazioni della società Vibo Sviluppo, “le quali non appaiono causalmente riconducibili all’errore della struttura ministeriale”. Da qui il rigetto del ricorso di Vibo Sviluppo.

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