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Messa in sicurezza del costone di Sant’Irene, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Briatico

Accolto l’appello presentato dall’Ente locale e dalla Prefettura di Vibo Valentia contro la decisione del Tar di annullare l’ordinanza adottata nel 2014 dal sindaco Andrea Niglia

Messa in sicurezza del costone di Sant’Irene, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Briatico

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Briatico, ritenendo legittima l’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza, da parte dei privati, del costone sito lungo la strada comunale di via “S. Irene”, a Briatico.

Con sentenza n. 329 del 2017, il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto l’appello presentato dal Comune di Briatico e dalla Prefettura di Vibo Valentia, contro la decisione del TAR Calabria di annullare l’ordinanza (“contingibile e urgente”) adottata, in data 9 luglio 2014, dal sindaco Andrea Niglia, “Per la realizzazione di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza del costone per il ripristino delle condizioni di assoluta sicurezza della strada comunale di via “S. Irene”, che, tra le altre cose, ordinava ai proprietari dei terreni interessati dall’evento franoso di provvedere, entro una settimana, all’esecuzione dei lavori di somma urgenza e, entro 45 giorni, a quelli inerenti le opere definitive di messa in sicurezza della zona franosa.

Tale ordinanza era stata impugnata dai signori Caterina Mazzeo e Vincenzo Pezzo, con ricorso gerarchico proposto dinanzi al Prefetto di Vibo Valentia, che con apposito decreto, emesso il 2 novembre 2015, lo aveva respinto.

Contro tale provvedimento gli interessati avevano, poi, ricorso al Tar Calabria che, con decisione in forma semplificata (n. 434 del 2016), ha, quindi, accolto l’impugnativa annullando l’ordinanza sindacale. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciandosi definitivamente sugli appelli presentati a riguardo che – come accennato in premessa – sono stati inoltrati dal Comune di Briatico e dalla Prefettura di Vibo Valentia, li ha accolti, annullando la decisione che il TAR Calabria aveva preso in merito.
Nel provvedimento emesso recentemente dal Consiglio di Stato, «il Collegio accoglie pienamente i motivi di gravame evidenziando l’erronea decisione del TAR Calabria», ha fatto notare l’avvocato, Antonello Fuscà, che ha seguito l’iter giudiziario per conto del Comune di Briatico.

Secondo il Consiglio di Stato “l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse ai franamenti o scoscendimenti del terreno o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale”.

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