“Caso Niglia”, la Cassazione rettifica l’errore e rinvia la sentenza alla Corte d’Appello
Per i giudici della Suprema Corte il pronunciamento nel merito nella precedente sentenza ha rappresentato «un’evidente svista». I presupposti di candidabilità del presidente della Provincia «non erano mai stati accertati»
Si è trattato di un «evidente errore materiale» contenuto nella sentenza della Suprema Corte del 7 marzo scorso che intendeva «cassare con rinvio» il precedente pronunciamento della Corte d’Appello di Catanzaro in relazione all’incandidabilità del sindaco di Briatico e presidente della Provincia Andrea Niglia.
È la stessa Corte di Cassazione a dirimere in questi termini il ricorso proposto dallo stesso Niglia, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Fuscà, riconoscendo l’errore compiuto e dando dunque seguito a quello che era il reale intendimento degli “ermellini”, ovvero annullare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello impugnata dal ministero dell’Interno.
Un “rinvio”, peraltro, «espressamente contenuto a conclusione della motivazione» alla quale, tuttavia, aveva fatto seguito, «una enunciazione manifestatamente incongrua e palesemente errata».
Pertanto la Corte di Cassazione, con una nuova sentenza seguita ai ricorsi proposti da Niglia e, per motivi opposti, dello stesso ministero, ha disposto la rettifica dell’errore materiale contenuto nella propria sentenza, sostituendolo con un nuovo dispositivo che testualmente recita: «La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione».
Non solo. La Corte ha preliminarmente respinto anche «la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, formulata dal ricorrente Andrea Niglia. Tale potere sospensivo – spiegano i giudici romani -, infatti, non è previsto dalla legge. Niglia sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da errore revocatorio nella parte in cui, nonostante in motivazione si concluda per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, nel dispositivo si decide invece la causa nel merito dichiarando, tra l’altro, l’incandidabilita del ricorrente. Ciò si sarebbe verificato a causa di una evidente svista del Collegio, consistita nel non aver tenuto conto della sentenza di primo grado, acquisita agli atti, con la quale la domanda del ministero nei confronti del signor Niglia – a differenza degli altri amministratori – era stata respinta». Pertanto, «essendosi poi la Corte d’appello arrestata alla declaratoria di improcedibilità della domanda» i presupposti di fatto dell’incandidabilità di Niglia «non erano mai stati accertati nel giudizio di merito».