Pagamento Tefa: cinque Comuni del Vibonese debitori nei confronti della Provincia
Si tratta del tributo incassato dai singoli Municipi in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ecco quali sono gli enti insolventi
Una somma complessiva di 200mila euro. E’ questa la cifra totale che deve recuperare l’ente guidato da Corrado l’Andolina da cinque Comuni del Vibonese, soldi che i Municipi devono alla Provincia di Vibo Valentia a titolo Tefa, vale a dire il tributo incassato dai singoli Comuni in relazione alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tali enti, infatti, risultano debitori nei confronti della Provincia per somme che variano da 15mila a 89mila euro e sono relative agli anni compresi tra il 2018 e il 2022 e, pertanto, si è stabilito di procedere con la mediazione e conciliazione al fine del recupero delle somme. E’ quanto si evince dalle cinque delibere firmate dal presidente Corrado L’Andolina e pubblicate sull’albo pretorio online in cui si indica come legale l’avvocato Maria Rosa Pisani, dipendente della Provincia. Nello specifico i Comuni interessati sono Nicotera (89mila euro), Tropea (55mila euro), Filadelfia (52mila euro), San Nicola da Crissa (18mila euro) e Simbario (15mila euro). Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali Tefa è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Il Tefa, date le caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni relativamente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu/Tia fino al 2012, Tares 2013 e Tari 2014). Con apposita Delibera, da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, viene determinato il tributo, in misura compresa tra l’1% e il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni. Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30% sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Il Decreto Legislativo del 6 maggio 2011 n.68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle Province, ha ridisegnato le entrate tributarie di competenza provinciale e delle Città Metropolitane in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. In particolare, l’art. 20 prevede che spettino alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti nei termini previsti dalla legislazione vigente che costituiscono tributi propri derivati; conseguentemente, è fatta salva l’applicazione del “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”.
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