giovedì,Novembre 28 2024

Canone fognatura e depurazione a Ricadi, le ragioni dei ricorrenti al Tar

Il Comune dopo aver obbligato ad installare i contatori applica canoni non rapportati ai consumi effettivi ed alla reale misurazione derivante dai venturimetri

Canone fognatura e depurazione a Ricadi, le ragioni dei ricorrenti al Tar

Dovranno essere i giudici amministrativi a decidere se sia corretto o meno quanto deciso dal Comune di Ricadi in relazione al “Canone di fognatura e depurazione” laddove non ha stabilito che il pagamento della tariffa debba avvenire sulla base dell’effettivo consumo calcolato con gli appositi misuratori secondo la c.d. regola del “tanto conferisco tanto pago”, conformemente al principio di corrispettività della tariffa. Un caso che dovrà essere esaminato dal Tar di Catanzaro dopo il ricorso del consorzio Cogetur in persona del legale rappresentante, Antonio Loiacono, e del vice presidente Roberto Di Marco, tutti assistiti dall’avvocato Rosa Maria Laria, e precisamente: la società “ Torre Marino srl – Hotel villaggio Stromboli ” con sede a Santa Domenica di Ricadi in persona del legale rappresentante Antonio Loiacono; il “Villaggio Old River” con sede a Torre Ruffa in persona del legale rappresentante Francesco Taccone; la società “Tonicello srl” con sede a Ricadi, in persona del legale rappresentante Roberto Di Marco; la società “Marco Polo srl” con sede in località Riaci di Santa Domenica di Ricadi, in persona del legale rappresentante Francesco Saragò; Hotel Village Eden di Daisy srl” in persona del legale rappresentante Giuseppe Sainato; “Hotel Club Torre Marino” con sede in località Torre Marino, in persona del legale rappresentante Pietro Marti; “Hotel residence Sole Mare srl” con sede a Ricadi in località Tono, in persona del legale rappresentante Vincenzo Carone.

La vicenda parte da lontano e mira al ripristino della legalità in ordine ai criteri di calcolo del canone della fognatura e della depurazione. Il regolamento del Comune di Ricadi relativo alla disciplina degli scarichi delle acque reflue prevede, all’articolo 10, “l’obbligo di installazione del contatore” stabilendo per i titolari di scarichi domestici non abitativi, assimilabili o scarichi industriali, l’obbligo dell’installazione ed il buon funzionamento di strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate. Nel 2003, quindi, il Comune di Ricadi ha invitato i villaggi turistici del territorio ad installare nelle strutture ricettive i venturimetri, pena la revoca dell’autorizzazione allo scarico. Il 10 aprile del 2015, alcuni titolari di scarichi (nel caso di specie i ricorrenti – associati Co.Ge.Tur.) hanno così chiesto di essere autorizzati all’installazione dei venturimetri per determinare l’esatta quantità di acque reflue conferite in fogna, utili per l’applicazione di una tariffa proporzionata all’effettivo consumo. Il Comune di Ricadi ha autorizzato i richiedenti il 13 aprile 2015 ed i venturimetri sono stati regolarmente installati. Nonostante ciò, i canoni per la fognatura e la depurazione attualmente non risultano rapportati alla reale misurazione derivante dai venturimetri e proprio al fine di ripristinare la legalità, i titolari delle strutture ricettive il 3 maggio scorso avevano chiesto al Comune di Ricadi ed agli amministratori di effettuare un sopralluogo con un tecnico comunale per accertare la validità e la funzionalità di tali misuratori, al fine di avere una corretta ed equa applicazione dei tributi dovuti. Nulla da fare, però, perché il Comune di Ricadi, nel prevedere la tariffa applicabile per l’anno 2019, ha ignorato, in relazione al “Canone di fognatura e depurazione”, la necessità che il canone venga calcolato sulla base delle misurazioni e, dunque, dei consumi effettivi. Da qui il ricorso al Tar da parte dei ricorrenti per chiedere l’annullamento della delibera della giunta comunale avente ad oggetto la determinazione delle tariffe idriche con la mancata previsione del pagamento della tariffa “Canone di fognatura e depurazione” calcolato sulla base dell’effettivo consumo attraverso gli appositi misuratori. Diversi sono del resto i riferimenti normativi nazionali e comunitari – citati nel ricorso – che hanno da tempo eliminato i meccanismi di predeterminazione automatica ed a priori della tariffa sui consumi idrici. Principi che in ordine alla natura ed alla funzione della tariffa sembrano del tutto assenti nella delibera del Comune di Ricadi – di cui i ricorrenti chiedono ora al Tar l’annullamento – venendo di fatto reintrodotta la tariffazione calcolata “a forfait” e su consumi presunti, senza tenere in alcun modo conto dei misuratori (venturimetri) dallo stesso Comune voluti ed autorizzati. Secondo i ricorrenti, inoltre, le tariffe applicate dal Comune di Ricadi dovevano essere approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico Integrato (Arera), cosa non avvenuta. L’amministrazione comunale ha, invece, previsto l’applicazione del metodo tariffario automatico ed a priori, in spregio all’effettivo consumo e da qui i rilievi dei ricorrenti in ordine al contrasto con i principi di ordine costituzionale e comunitario, oltre all’aver ignorato il Comune anche il proprio Regolamento comunale ed i provvedimenti attuativi dello stesso.

 

 

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