Confermato il sequestro all’imprenditore di Vibo Rocco Evalto
Pronuncia della Cassazione nell’ambito del procedimento sorto a seguito del fallimento della società
E’ stato dichiarato inammissibile dalla quinta sezione penale della Cassazione il ricorso dell’imprenditore Rocco Evalto, 59 anni, nativo di Seminara ma residente da tempo a Vibo Valentia. I giudici hanno quindi ritenuto esente da censure l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Vibo Valentia che a sua volta ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Vibo Valentia il 7 dicembre 2017 nei confronti di Antonio Piperno e Rocco Evalto. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nell’ambito del procedimento penale sorto a seguito del fallimento della società Ediltrasport s.a.s. di Piperno Antonio, cui sono seguiti quelli delle società E&P Calcestruzzi s.r.l. ed Evalto Trasporti s.r.l., società che, secondo l’accusa, costituivano una holding di fatto, riconducibile ai fratelli Evalto ed ai loro familiari. In particolare, si fa carico agli indagati di avere operato due cessioni di rami di azienda in favore di società facenti capo a Rocco Evalto in assenza di corrispettivo e, in particolare a quest’ultimo di avere continuato a gestire la Ediltrasport anche dopo la cessione delle quote a Piperno, cessione che era preordinata a porre in essere atti distrattivi in vista del fallimento ormai prossimo. La Suprema Corte nel respingere il ricorso ricorda che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Per i giudici, quindi, il Tribunale del Riesame di Vibo “non si è sottratto all’obbligo motivazionale rispetto alle censure mosse dalla difesa, sostanzialmente dirette a negare una cointeressenza nella fallita da parte di Rocco Evalto dopo la cessione delle quote avvenuta nel 2007, ed ha osservato che entrambe le cessioni di rami di azienda operate dalla società fallita, Ediltrasport, senza un corrispettivo erano a favore di società riconducibili all’Evalto Rocco ed erano avvenute in epoca precedente il subentro di Piperno nell’amministrazione della Ediltrasport, quando già la società versava in uno stato di crisi finanziaria. Rispetto a tale motivazione, che si conforma ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamati, il ricorso – conclude la Cassazione – prospetta le medesime censure, così da essere inammissibile”. Da qui l’inammissibilità del ricorso. LEGGI ANCHE: Bancarotta fraudolenta: sigilli a Vibo alle imprese dei fratelli Evalto
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