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Università di Catanzaro: reato di falso prescritto per 20 vibonesi

Restano in piedi altre ipotesi di falso per le quali il processo andrà avanti. Coinvolti esponenti politici, ex studenti, ex avvocati ed anche un attore

Università di Catanzaro: reato di falso prescritto per 20 vibonesi

Si tornerà in aula dinanzi al Tribunale collegiale di Catanzaro solo per alcune ipotesi di falso per alcuni degli imputati coinvolti nel processo sui falsi esami all’Università Magna Graecia di Catanzaro con circa 80 imputati. Altre ipotesi legate al reato di falso contestate agli ex studenti di Giurisprudenza, Scienze giuridiche e Scienze dell’amministrazione sono cadute in prescrizione e nessuno degli imputati ha inteso rinunciare alla stessa per avere una sentenza nel merito delle accuse. Da tenere però ben presente che poiché il reato di falso in tale caso è strettamente legato a quello di corruzione (non vi può essere corruzione se gli esami non erano stati falsificati), mai come in questo caso la prescrizione non equivale all’assoluzione. Come indicato da una recente pronuncia della Cassazione per simili casi, infatti, a prescindere o meno dalla prescrizione, i giudici saranno obbligati nella sentenza finale ad accertare la sussistenza del reato di falso.
Con il ruolo di intermediario fra gli ex studenti e Francesco Marcello, l’addetto alla segreteria di Giurisprudenza dal ‘98 al 2007, è rimasto coinvolto nell’inchiesta Nicola Paino, 61 anni, di Cessaniti, prima bidello e poi autista del direttore amministrativo dell’Ateneo. Marcello, secondo l’accusa, avrebbe falsificato gli esami e le veline gialle a ricalco dei verbali originali, inoltrando alla segreteria studenti i falsi documenti. Concorso in falso ideologico, falso materiale, corruzione, soppressione e distruzione di atti, i reati, a vario titolo, contestati.
Il caso della presunta compravendita di esami scoppiò nel novembre del 2007 e travolse prima la facoltà di Scienze economiche aziendali e poi quella di Giurisprudenza, facenti capo all’unica segreteria didattica di cui era responsabile il 52enne Francesco Marcello, principale accusato. Tutte le lauree sospette sono state sequestrate dai carabinieri e revocate dall’Università che è intervenuta in autotutela ben prima della chiusura dell’inchiesta penale. Anche il Tar ha confermato la legittimità della revoca delle lauree e l’annullamento degli esami.
Fra gli imputati che beneficiano della prescrizione ci sono anche 20 vibonesi. Ecco chi sono. Salvatore Bulzomì, 42 anni, ex consigliere regionale ed ex vicesindaco di Vibo Valentia, attuale consigliere comunale a Sant’Onofrio, iscritto a Giurisprudenza, a carico del quale i pm ipotizzano i reati di corruzione (anche per tale reato nei suoi confronti è stata dichiarata la prescrizione) e falso materiale in concorso con Marcello e Paino. Da gennaio a luglio 2006 nel libretto universitario di Bulzomì risulterebbero superati 11 esami ottenuti, secondo l’accusa, con falsi verbali e false veline a ricalco dell’originale “dietro corresponsione della somma complessiva di 10mila euro”. I presunti reati sono stati accertati a Catanzaro il 4 febbraio 2010.
Medesime ipotesi di reato (concorso in corruzione e falso materiale) anche per l’ex consigliere provinciale del Pd, Giuseppe Grillone, 49 anni, di Vibo. Iscritto alla facoltà di “Organizzazione delle amministrazioni”, senza aver conseguito la laurea, gli vengono contestati quattro esami. Per i pm, Grillone avrebbe corrisposto a Marcello, tramite Nicola Paino, “la somma annua di 4.200 euro”.  Stessa presunta elargizione di denaro (concorso in corruzione e falso materiale) e medesima facoltà, ma con nove esami nel mirino, l’accusa per l’imprenditore Francesco Evalto, 57 anni, ex consigliere comunale di Forza Italia a Vibo Valentia dal 2002 al 2005.
Falso materiale e falsità ideologica in relazione a 16 esami, per i quali avrebbe corrisposto “imprecisate somme di denaro”, l’accusa mossa invece a Maria Teresa La Torre, 42 anni, ex coordinatrice provinciale del movimento giovanile dell’Udc. La Torre si è laureata in Giurisprudenza nel 2004. Anche per lei cadono in prescrizione i reati di falso così come per: Antonio Gotto, 45 anni, e la moglie Josella Casuscelli, 44 anni, residenti a Stefanaconi ai quali è stato revocato il titolo accademico ed è quindi venuta meno anche l’iscrizione all’Albo degli avvocati di Vibo; Francesca Fusca, 39 anni, residente a Vibo-Pizzo; Giuseppina Daffinà, 43 anni, di Soriano. Dietro “imprecisate somme di denaro”, secondo l’originaria ipotesi accusatoria (in parte già coperta dalla prescrizione all’atto della conclusione delle indagini preliminari) Gotto avrebbe superato 10 esami, Casuscelli e Fusca 16 a testa, Daffinà 13 esami. Ben 23 gli esami che venivano contestati invece all’attore vibonese Costantino Comito, 46 anni, di Vibo, accusato di falso ideologico e materiale. Tali ultimi due reati sono caduti anche per lui in prescrizione. Costantino Comito, secondo l’accusa, avrebbe corrisposto a Marcello 15mila euro.
Cinquecento euro
sarebbe invece costato a Vincenzo Fiarè, 42 anni, di Vibo, l’esame di Procedura civile “con il contributo causale fondamentale di Gotto Antonio” (contestazione prescritta) che avrebbe “sponsorizzato” Fiarè a Francesco Marcello. Per Raffaele Anello, 47 anni, di Vibo, l’accusa parla poi di quattro esami falsificati dietro corresponsione di 4.500 euro (per lui prescrizione per il reato di falso e anche per quello di concorso in corruzione), mentre ad Emanuela Soldano, 43 anni, di Vibo, residente a Bologna, venivano contestati cinque esami, a Daniele Russo, 50 anni, di Bivona, laureatosi in scienze giuridiche, sei esami (prescrizione per concorso in corruzione e falso materiale). Beneficiano poi della prescrizione anche Miriam Arruzzolo, 37 anni, di Maierato, iscritta a Giurisprudenza, che avrebbe invece corrisposto 8mila euro per 25 esami (prescrizione anche per l’accusa di concorso in corruzione), ed alcuni studenti vibonesi che non hanno poi conseguito al laurea come: Luciano De Pascali, 62 anni, di Vibo, con cinque esami contestati e 12.500 euro “da corrispondersi in tranche annuali di 4.200 euro, due delle quali – secondo l’accusa – corrisposte” (prescrizione per concorso in corruzione); Michele Russo, 40 anni, di Vibo, con 17 esami contestati (prescrizione per concorso in corruzione e falso materiale); Domenico Rizzuto, 43 anni, di Vibo, con 20 esami nel “mirino” (prescrizione per concorso in corruzione e falsità materiale); Francesco Fusca, 49 anni, di Vibo, residente a Treviso, con 8 esami contestati (prescrizione per concorso in corruzione e falso materiale); Francesca Cannizzaro, 41 anni, di Nicotera, iscritta in Economia aziendale, con cinque esami contestati (prescrizione per concorso in corruzione e falsità materiale). Il processo andrà avanti, quindi, per l’ipotesi di reato di corruzione per tutti quegli imputati ai quali viene contestata anche tale accusa e laddove la stessa non sia caduta in prescrizione. Fra 90 giorni il deposito della sentenza del giudice Laura Orlando, del Tribunale di Catanzaro, che meglio spiegherà le ragioni del verdetto di “non luogo a procedere per intervenuta prescrizione” per il reato di falso.

In relazione all’articolo di cui sopra, dall’avvocato Giuseppe Pugliese, difensore di Antonio Gotto riceviamo e pubblichiamo la seguente nota: “Con sentenza del 25 gennaio 2013, il gup del Tribunale di Catanzaro in sede di udienza preliminare si era definitivamente pronunciato sull’accertamento circa la regolarità nello svolgimento degli esami sostenuti nel corso di laurea in Giurisprudenza dal dott. Gotto Antonio presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Con la suddetta sentenza, n.27/2013, il gup ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione per i capi d’imputazione di cui ai numeri 42 e 43 del decreto che dispone il giudizio, reati p.p. dagli art. 476 c.p. e 479 c.p. e per quanto concerne le ulteriori ipotesi di reato p.p. dagli artt. 319-321-483-490-477 c.p., in sede di udienza dibattimentale avvenuta in data 23/02/2017 il rappresentante della Procura, per come da verbale dichiarava: Che non vi era stato esercizio dell’azione penale nei confronti dell’imputato…” e che avrebbe successivamente depositato provvedimento di stralcio della posizione. Con la medesima sentenza 27/2013, il Gup decidendo sull’ipotesi di reato per la quale era stato richiesto il rinvio a giudizio, oltre a declatoria di non doversi procedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c.p. e 425 c.p.p. statuiva: “le risultanze processuali non sono sufficienti per accertare la falsità degli stessi (degli atti)”. Il rinvio a giudizio del dr. Gotto Antonio – continua l’avvocato Giuseppe Pugliese – , ormai ex imputato, riguardava i reati di concorso con Fiarè Vincenzo nel reato di falso ex. artt. 110, 476 e 479 c.p. di cui ai capi 84 e 85 del decreto di rinvio a giudizio. I predetti capi d’imputazione venivano dichiarati prescritti con la sentenza emanata dal Tribunale Penale sedente in composizione collegiale di Catanzaro in data 2/10/2018. Con  tale statuizione, che assolutamente non entrava minimamente nel merito della sussistenza dei reati, il dr. Gotto Antonio esce definitivamente dal processo. Posto negli esatti limiti logici e fattuali la vicenda processuale, e lungi da noi fomentare polemiche varie, invito me stesso – spiega l’avvocato Giuseppe Pugliese – a pensare che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere senza invadere le altrui competenze. Purtroppo Pico della Mirandola è deceduto da un pezzo”.
Sin qui la nota dell’avvocato Giuseppe Pugliese. Per parte nostra preme evidenziare che l’articolo non pecca di nessuna imprecisione per le ragioni che andiamo meglio a spiegare. Punto primo: la sentenza numero 27/2013 del gup di Catanzaro – contrariamente a quanto sostiene l’avvocato Pugliese – non ha affermato “la regolarità nello svolgimento degli esami da parte di Gotto Antonio”, tanto è vero che è lo stesso avvocato Pugliese poco dopo ad affermare testualmente che “il gup ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione” per i reati di falso (art. 476 e 479 del codice penale, capi di imputazione 42 e 43). E non staremo di certo qui a spiegare all’avvocato Giuseppe Pugliese, che ben lo sa, che è regola cardine del sistema processuale penale prescrivere solamente quando non si può assolvere, almeno per evidenza dell’innocenza dell’imputato (art. 129 comma 2 c.p.p.). Punto secondo: per quanto riguarda invece i reati dagli artt. 319-321-483-490-477 c.p., ovvero corruzione, falso ideologico, soppressione-distruzione di atti veri e falsità materiale, aspettiamo ancora il provvedimento di stralcio della posizione di Gotto Antonio di cui ha parlato il pm nell’udienza del 23 febbraio 2017. Punto terzo: nello stesso verbale di udienza citato dall’avvocato Giuseppe Pugliese, il pm ha specificato che non vi era stato esercizio dell’azione penale nei confronti dell’imputato Gotto e di altri imputati relativamente a tutti quei capi di imputazione di cui, all’atto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio, era riportata fra parentesi la dicitura “PRESCRITTO”. Punto quarto: con la sentenza del Tribunale collegiale di Catanzaro del 2 ottobre scorso che ha dichiarato per Gotto Antonio il “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” dei reati di falso (art. 476 e 479 c.p., capi di imputazione 84 e 85 del decreto di rinvio a giudizio), il Tribunale non ha affatto affermato – come sostenuto invece dall’avvocato Giuseppe Pugliese – di “non essere assolutamente e minimamente entrato nel merito della sussistenza dei reati contestati a Gotto Antonio”, ma semmai ha detto l’esatto contrario. Il Tribunale, infatti, decidendo per il “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” nei confronti di Gotto Antonio per i reati di cui agli articoli 476 e 479 del codice penale (capi imputazione 84 e 85) ha semplicemente non ravvisato cause di esclusione della responsabilità penale ai sensi dell’articolo 129 comma 2 del codice di procedura penale ovvero non ha ravvisato l’evidenza dell’innocenza dell’imputato. Quindi, l’opposto di quanto sostenuto dall’avvocato Pugliese. Il giudice, infatti, ha l’obbligo di assolvere anche dinanzi ad un reato ormai prescritto quando la prova dell’innocenza dell’imputato risulta evidente. Se ha prescritto vuol dire che tale evidenza dell’innocenza il Tribunale non l’ha ravvisata. Punto quinto: l’imputato non ha rinunciato alla prescrizione. Punto sesto: il Tribunale si è preso 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza. Leggeremo e pubblicheremo le stesse appena depositate. Punto settimo: l’articolo è corretto perché in nessun passaggio è stato scritto che il processo resta in piedi per Gotto Antonio per l’ipotesi di reato di corruzione. E’ stato invece scritto al quartultimo rigo  che: “Il processo andrà avanti per l’ipotesi di reato di corruzione per tutti quegli imputati ai quali viene contestata anche tale accusa”. E’ chiaro, quindi, che se tale accusa non viene più contestata ad Antonio Gotto – in quanto il pm in udienza ha dichiarato che per tale reato non è stata esercitata l’azione penale poiché il reato era già prescritto sin dall’avviso di conclusione indagini – per lo stesso il processo non andrà avanti. Punto ottavo: i provvedimenti di revoca dei titoli accademici da parte dell’Università sono stati confermati anche dal Tar nei confronti di tutti i coinvolti nella vicenda.

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