lunedì,Dicembre 2 2024

‘Ndrangheta: clan La Rosa a Tropea, Cassazione respinge i ricorsi

Inammissibili le doglianze dei cugini Pasquale e Francesco La Rosa. La consorteria mafiosa egemone nella principale località turistica vibonese e calabrese

‘Ndrangheta: clan La Rosa a Tropea, Cassazione respinge i ricorsi

Sono stati dichiarati “inammissibili” dalla sesta sezione penale della Cassazione i ricorsi dei cugini Francesco La Rosa, 44 anni, e Pasquale La Rosa, 53 anni, ritenuti ai vertici dell’omonimo clan di Tropea. La sentenza definitiva che aveva sancito l’esistenza del clan La Rosa, suddiviso in una parte della “famiglia” che controlla (Francesco e Salvatore La Rosa) la zona della Marina, mentre Antonio, Pasquale e Francesco (cl. ’71, alias “U Bimbu”), fratelli fra loro e cugini dei primi due, controllano Tropea-paese, era arrivata il 27 aprile dello scorso anno. Avverso tale verdetto della Cassazione si erano registrati due nuovi ricorsi da parte di Pasquale La Rosa e Francesco La Rosa, con i quali si lamentavano degli errori di fatto in quanto – a loro dire – la Corte d’Appello di Catanzaro nel riformare il 30 giugno 2015 le assoluzioni di primo grado aveva ribaltato il verdetto  condannando i due imputati per il reato di associazione mafiosa. In particolare, Pasquale e Francesco La Rosa – condannati a 5 anni di reclusione ciascuno – lamentavano che in Appello erano stati condannati facendo «espresso richiamo a prove orali per addivenire alla dimostrazione dell’ultrattività dell’associazione La Rosa operante a Tropea, con composizione differente rispetto a quella già indicata nel processo Odissea».

Per la Cassazione, i ricorsi sono da ritenersi “del tutto inammissibili in quanto, a prescindere dal fatto che comunque si contestano valutazioni che, corrette o sbagliate che siano, non sono certamente ulteriormente impugnabili, vi è un travisamento del contenuto della sentenza della stessa Suprema Corte. Difatti – spiegano i giudici – come esplicitamente scritto, la sentenza non ha affatto escluso che la Corte d’Appello di Catanzaro avesse fatto uso di prove orali al fine della condanna ma, invece, ha escluso che tali prove fossero state oggetto di diversa valutazione rispetto alla sentenza di primo grado, unico caso in cui sarebbe scattato l’obbligo di ripetizione”. Restano dunque definitive le condanne a 5 anni ciascuno per i cugini Pasquale e Francesco La Rosa, al pari delle condanne definitive a 10 anni di reclusione per Salvatore La Rosa; a 6 anni per Francesco La Rosa (del ’71, detto “U Bimbu”); a 4 anni e 4 mesi per Saverio Bardo; a 2 anni e 4 mesi nei confronti di Gerardo Piccolo. Per il solo Antonio La Rosa, alias “Ciondolino”, ritenuto a capo dell’omonimo clan, la Suprema Corte lo scorso anno ha annullato con rinvio, per un nuovo processo di secondo grado  a Catanzaro, in relazione alle sole contestate aggravanti nel reato di violenza. In appello Antonio La Rosa è stato condannato a 6 anni di carcere per tentata estorsione.

I La Rosa della città e della Marina: un unico clan. La Cassazione per la prima volta ha riconosciuto l’esistenza di un unico clan La Rosa, suddiviso poi in due “famiglie”: i La Rosa della città guidati dai fratelli Antonio e Francesco La Rosa, alias “U Bimbu”, e quelli della Marina guidati da Salvatore La Rosa e Francesco La Rosa (cl. ’74). Dopo gli arresti dell’operazione “Odissea” del settembre 2006, attraverso una microspia posta sull’auto di La Rosa Francesco (cl.’74) gli inquirenti sono riusciti a ricostruire le dinamiche che hanno portato alla riorganizzazione della cosca ed all’estensione del gruppo tramite la “saldatura operativa tra i discendenti degli anziani fratelli Domenico La Rosa (capostipite dei cd. “La Rosa della città”) e Carmine La Rosa (capostipite dei cd. “La Rosa della marina”), tutti prevalentemente impegnati in imprese operanti nel settore del movimento terra e dunque in posizione di potenziale conflittualità operativa”. Ed infatti – fanno notare i giudici in sentenza – la sinergia tra i due rami della famiglia in precedenza era risultata “impossibile, sia per rivalità individuali, sia per il senso di pretesa “superiorità” nutrito dai La Rosa della città”, ritenuti gruppo “predominante e maggiormente aggressivo” rispetto a quelli della marina. Diversi gli “affari” del clan a Tropea. I giudici hanno quindi esaminato numerose vicende che hanno visto l’interesse del clan mafioso dei La Rosa: la bonifica dell’area parcheggio di Tropea, la guardiania del cantiere al Porto, i lavori edili svolti da tale Macrì Giuseppe, i lavori a Drapia e Parghelia, i lavori dell’impresa Restuccia, i lavori al cimitero, i lavori in località Carmine, i lavori della ditta Romano e i trasporti dei turisti alle Eolie. Esaminate poi le risultanze attinenti alle estorsioni ai lidi balneari, dalle quali si è tratta dimostrazione adeguata “della rinnovata composizione della cosca La Rosa di Tropea quale clan egemone che ha visto dal febbraio 2008 al marzo 2013 coinvolti, in particolare, i due omonimi Francesco La Rosa (cl. ’74 e “U Bimbu”), seppure con diversi ruoli e posizione gerarchica. Molteplici profili, secondo la Cassazione, anziché dimostrare la distanza di Pasquale La Rosa dalla cosca, sono risultati invece “utili per evidenziarne il contributo ed il ruolo associativo”. In particolare, da una conversazione del 26 maggio 2010 si è ravvisata una sostanziale confessione del ruolo egemone dei La Rosa a Tropea, mentre da altra intercettazione del 25 novembre 2009 si è ricavato il metodo che Francesco La Rosa (cl.’74) avrebbe auspicato per gestire le estorsioni, con l’inserimento nel medesimo contesto anche del “ribelle” Salvatore La Rosa ed un ruolo gerarchicamente sovraordinato di Pasquale La Rosa rispetto a quello del cugino Francesco cl.’74, potendo il primo “permettersi di decidere quando coinvolgere nei lavori il secondo e quando no”. Pasquale La Rosa avrebbe quindi dato “istruzioni” e direttive al cugino Francesco La Rosa (cl.’74) nelle vicende dei lavori di Parghelia e del cimitero, “emblematiche della collaborazione tra le diverse ditte”.

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