Sanità: respinto dal Tar il ricorso dei laboratori privati contro il decreto Scura
Giudicato corretto l’operato del commissario ad acta, delle Asp di Vibo e Cosenza, della Regione Calabria e del Ministero della Salute
Rigettato dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro il ricorso di alcuni laboratori privati di analisi cliniche contro il commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, il Ministero della Salute, la Regione Calabria e le Asp di Vibo Valentia e Cosenza, per l’annullamento del decreto del commissario ad acta n. 128 del 16 ottobre 2017 avente ad oggetto la “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale con onere a carico del servizio sanitario regionale – anno 2017”. In particolare, i ricorrenti (Salus Mangialavori S.r.l., Lab srl, Laboratorio Nusdeo S.r.l., Studio Radiologico Perri Sas, Multimed S.r.l., Francesco Bilotta, tutti difesi dall’avvocato Stefano Luciano) hanno impugnato il decreto in questione nella parte in cui ha fissato in 55.472.306,00 euro il livello massimo di finanziamento per l’annualità 2017 da corrispondere alle strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale. Secondo il Tar, la riduzione del budget disposta con il DCA n. 128/2017 risponde ad esigenze assolutamente eccezionali e peculiari, costituendo conseguenza immediata e diretta dei vincoli di bilancio previsti dal Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio sanitario calabrese che hanno imposto la riduzione della spesa da destinare all’acquisto delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture accreditate, a fronte del proporzionale incremento delle potenzialità erogative delle strutture pubbliche in termini di efficientamento delle risorse e senza incremento di spesa. Secondo i giudici amministrativi, inoltre, nel caso di specie “il fabbisogno assistenziale è stato compiutamente definito con il presupposto DCA n. 32/2017, che ha quantificato in 28.375.502 euro le prestazioni di specialistica ambulatoriale occorrenti per il 2017”. Quanto poi all’esplicitazione dei criteri posti a fondamento della decisione di addivenire alla riduzione del budget, il Tar rileva che il provvedimento impugnato “risulta immune da censure, dal momento che nello stesso è precisato – con statuizione non contestata dai ricorrenti – che il Piano di rientro ha imposto il necessario contenimento dei costi rispetto al 2016”. Si tratta – ad avviso dei giudici – di criteri gestionali di impegno delle “limitate risorse disponibili che devono essere correttamente riferiti a scelte ampiamente discrezionali dell’amministrazione e che pertanto non possono essere oggetto di sindacato in sede giurisdizionale se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, che nella specie non è riscontrabile”.